Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20582 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20582 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FILIPPO ANTONIO N. IL 24/02/1989
avverso la sentenza n. 1265/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di
Foggia, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini
di spaccio, di eroina, cocaina e hashish, con recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.
pen.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cessazione,

circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza che, oltre a essere
formulata in modo non specifico, costituisce la mera riproposizione di rilievi già
esaminati e correttamente disattesi dai giudici di secondo grado.
È sufficiente qui evidenziare che nella sentenza impugnata – con motivazione
adeguata e coerente e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – si valorizza, ai fini
del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità dell’imputato,
che emerge dai suoi precedenti penali specifici, nonché dal dato quantitativo e dalla
diversità di tipologia degli stupefacenti detenuti. E ciò, a fronte di una confessione che
nulla ha aggiunto al quadro probatorio, rappresentato da quanto direttamente accertato
dalla polizia giudiziaria all’atto dell’arresto in flagranza e a seguito del sequestro degli
stupefacenti.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissìbilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

lamentando violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego delle

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