Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20581 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20581 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLI MARCO N. IL 15/05/1963
avverso la sentenza n. 5/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
26/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 ,-24/
che ha concluso per
vv)

re-

777
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

en-0

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 26 settembre 2013 il Tribunale di Lucca confermava la sentenza del
giudice di pace di Viareggio che il 13 giugno 2012 aveva condannato Paoli Marco per violazione
dell’articolo 635 codice penale per aver danneggiato la cassetta della posta di Haboba Nadine
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. vizio della motivazione anche per travisamento del fatto. Sostiene che la motivazione si
fonda esclusivamente sulla testimonianza resa da dalla persona offesa che contrasta

con la realtà processuale e le altre emergenze istruttorie, così come rappresentata dai
testi della difesa che hanno affermato che l’imputato tutte le mattine del mese di agosto
2006,
, compresa quella in cui è avvenuto il fatto” si trovava dal proprio padre dove
aspettava

l’arrivo degli infermieri

addetti ad apprestare a quest’ultimo le cure

necessarie;
2. vizio della motivazione e violazione di legge. Violazione dei diritti della difesa lamenta la
mancata rinnovazione dell’istruttoria per l’escussione della teste Elizabet Keicker
Liebezeit;
3. carenza di motivazione e violazione di legge. Violazione del diritto della difesa per
mancata rinnovazione dell’istruttoria per l’escussione

del personale dell’asl 12

incaricato di prestare al padre dell’imputato le cure necessarie;
4. violazione di legge con riguardo alla liquidazione delle spese della parte civile in
particolare per non avere indicato l’entità del rimborso forfettario

In data 2 febbraio 2015 la difesa faceva pervenire memoria con la quale chiedeva declaratoria
di prescrizione

I primi 2 motivi di ricorso sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di
più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma
primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
1

il

logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza. Così come il Tribunale ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere non
decisiva l’audizione di Elizabet Keicker Liebezeit..
Può quindi affermarsi che a fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente
contrappone, quindi, unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si
propone solo una non consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi
valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione
della motivazione.

formulate in sede di appello e quindi sono motivo nuovo.
Con riguardo al quarto motivo di ricorso deve rilevarsi che se alla data della pronuncia non
risultava ancora emanato il decreto di cui al comma sesto dell’art. 13, legge n. 247, del 2012,
cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, è
pur vero che nel frattempo è intervenuto il D.M. 10.3.2014 n. 55 che ha determinato l’entità
delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale. Il motivo deve
pertanto essere respinto.
Il reatoi commesso il 19.8.2006 , tenuto conto delle sospensioni pari a ad anni 1 mesi 2 gg. 21,
non è prescritto alla data odierna.
Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali
Così deliberato in Roma il 10.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

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Il Presidente
ranco FIANDANESE
ou.->A5213,3 -1.7

Con riguardo al motivo sub 3 deve rilevarsi che le indicate richieste istruttorie non risultano

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