Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20580 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20580 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOERIS ALBERTO MICHELE nato il 16/09/1962 a SALUZZO

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 17 febbraio 2017, la Corte di appello di Torino
ha solo in parte confermato la sentenza con la quali il precedente 27 ottobre
2014 il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato la penale responsabilità di Boeris
Alberto Michele quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva,
pertanto, condannato, concesse al medesimo le circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e unificati i reati contestati
sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 4 e giorni 10 di

che nel riformare la sentenza impugnata la Corte territoriale ha assolto il
prevenuto in ordine al primo dei reati a lui contestati, per insussistenza del
fatto, ed ha rideterminato la pena relativa alla residua imputazione nella
misura di mesi 4 di reclusione ed euro 66,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Boeris
deducendo quale unico motivo di impugnazione la violazione di legge per non
avere la Corte territoriale applicato la speciale causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, la particolare tenuità del fatto, idonea a determinare la sua non
punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è incompatibile, non tanto con la
natura di reato continuato dell’illecito contestato (al riguardo, si veda, infatti,
nel senso della incompatibilità: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1
febbraio 2017, n. 4852; mentre nel senso della compatibilità: Corte di
cassazione, Sezione II penale, 22 aprile 2017, n. 19932), quanto con il fatto
che la Corte territoriale, avendo attestato la sanzione irrogata in misura
superiore al minimo edittale, ha, implicitamente ma indubbiamente (sulla
possibilità di motivazione implicita in tema di esclusione della particolare
tenuità del fatto: Corte di cassazione, Sezione V penale, 18 maggio 2017, n.
24780), operato una valutazione in ordine alla gravità del fatto tale da
escludere che lo stesso sia possa collocare al grado minimo della offensività
(nel senso di cui sopra, si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione V penale,
1 ottobre 2015, n. 39806);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue,

a

reclusione ed euro 80,00 di multa;

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere estensore

il Presidente

ammende.

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