Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20580 del 10/03/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20580 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLIVA FRANCESCO N. IL 13/07/1969
avverso la sentenza n. 2007/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 521–v}
,2_—; >D-7 “e-4 rche ha concluso per e s/2-2 4P-~ /-v,–7 t
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 10/03/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3 luglio 2014 la corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del
tribunale di Salerno che in data 2 maggio 2013 aveva condannato OLIVA Francesco del reato di
cui all’articolo 3 bis L. L. 575/ 65, così riqualificato il reato originariamente a scritto, perché,
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non
aveva ottemperato nei 30 giorni all’obbligo di versamento della cauzione.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo carenza ed illogicità della motivazione. Lamenta
comprovate dalla documentazione prodotta (certificato dello stato di famiglia ed estratto conto
previdenziale) acquisita con il consenso del procuratore generale. Rileva che in maniera del
tutto illogica e contraddittoria la corte territoriale, dopo avere acquisito agli atti del fascicolo
detta documentazione, ne ha rilevato l’intempestività.
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9-Il ricorrente presentaigTon-la quale chiedeva declaratoria di intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
Le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte d’Appello che con
una valutazione, adeguatamente motivata, ha dato conto delle ragioni per le quali la
documentazione acquisita col consenso delle parti non comprovava l’impedimento assoluto al
pagamento della cauzione. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il
principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le
affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce,
ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez.
1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004-rv 230634)
Il reato non era prescritto alla data della pronuncia della Corte d’Appello e comunque non è
prescritto neppure alla data odierna.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsoYcondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Presidente
che nessuna argomentazione è stata resa in ordine alle non abbienti condizioni economiche,