Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20579 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20579 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUERCIOLI LEONARDO nato il 31/05/1978 a FIRENZE

avverso la sentenza del 15/10/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 15 ottobre 2015, il Tribunale di Firenze ha
dichiarato la penale responsabilità di Quercioli Leonardo quanto alla
imputazione di cui in epigrafe e lo ha, pertanto, condannato alla pena di euro
2.600,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Quercioli
deducendo 2 motivi di impugnazione;

incorso il giudice territoriale, nonché nel vizio di motivazione della sentenza
impugnata i nel ritenere integrato il reato contestato sebbene non sia
emerso che la sostanza rinvenuta sui prodotti alimentari oggetto di messa in
vendita da parte del ricorrente avesse un grado di tossicità;
che il secondo motivo, concerne, sempre con riferimento alla dedotta
violazione di legge, la avvenuta concessione della sospensione condizionale
della pena, sebbene il predetto beneficio non solo non fosse stato richiesto
ma, considerata la natura esclusivamente pecuniaria della pena irrogata, non
costituirebbe un vantaggio per il condannato;
che, con memoria del 7 settembre 2017, il ricorrente ha chiesto la rimessione
del ricorso alla Sezione ordinariamente competente o, comunque, il suo
accoglimento, quanto meno, stante la intervenuta prescrizione.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, riguardo ai due motivi di impugnazione, esso si risolve in una censura di
mero fatto, avendo il Tribunale di Firenze verificato, oltre alla natura del reato
contestato, che essendo un reato di “pericolo astratto”, non richiede che vi sia
stata la concreta messa in pericolo del bene interesse tutelato, ma si realizza
con la sua sola astratta possibilità di lesione, anche la potenziale nocività del
prodotto fitofarmacologico rinvenuto sulle foglie delle verdure alimentari
poste in vendita dal ricorrente;
che il motivo di ricorso avente ad oggetto la concessione della sospensione
condizionale della pena è inammissibile posto che, essendo la relativa
pronunzia stata legittimamente emessa dal giudice di primo grado anche in
assenza di una richiesta da parte della difesa dell’attuale ricorrente, deve
ribadirsi che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione
proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda
condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l’art. 5, comma secondo, lett.
d) del d. P.R. n. 313 del 2002 – che non consentiva la cancellazione dal

che il primo motivo attiene alla ritenuta violazione di legge in cui sarebbe

casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena
dell’ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art.
163 e 175 cod. pen. – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con
sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione
alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti
di condanna alla pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la
pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta (Corte di cassazione,

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere estensore

i Presidente

Sezione IV penale, 29 aprile 2015, n. .18072);

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