Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20577 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20577 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGOSTA GUGLIELMO nato il 24/01/1942 a SAN MARTINO DALL’ARGINE

avverso la sentenza del 22/12/2016 del TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 22 dicembre 2016, il Tribunale di Mantova ha
dichiarato la penale responsabilità di Agosta Guglielmo quanto alla
imputazione di cui in epigrafe e lo ha, pertanto, condannato alla pena di euro
500,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’Agosta
deducendo 4 motivi di impugnazione;

sarebbe incorso il giudice di primo grado nell’aver ritenuto il gesso di
defecazione un genere del quale sia vietata l’utilizzazione agronomica;
che il terzo motivo di impugnazione attiene alla qualificazione della
prescrizione contenuta nell’art. 17 della deliberazione della Giunta Regionale
della Lombardia n. 2208/2011 come elemento integrativo della norma penale,
trattandosi, invece, di una mera raccomandazione di opportunità;
che il quarto motivo di impugnazione riguarda la ritenuta illegittimità
costituzionale del comma 14 dell’art. 137 del dlgs n. 152 del 2006 in quanto
in contrasto col principio di determinatezza e tassatività della norma penale
nonché in contrasto col principio di riserva di legge laddove rinvia, come
norma integratrice, ad una disposizione di carattere amministrativo;
che, con memoria pervenuta in data 11 agosto 2017 il ricorrente ha insistito
per l’accoglimento del ricorso.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, riguardo ai primi due motivi di impugnazione, rileva il Collegio che questa
Corte già con sentenza n. 16903 del 2015, ebbe a dichiarare che, in funzione
delle modalità di conservazione, il gesso di defecazione è qualificabile come
fertilizzante, per il cui uso, tuttavia, sono previste delle specifiche cautele
procedimentali;
che, con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede di legittimità il
Tribunale di Mantova ha chiarito che tali cautele non sono state rispettate dal
ricorrente;
che, relativamente, al terzo motivo di impugnazione osserva il Collegio che la
violazione contestata al ricorrente non riguarda la sola violazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011, ma concerne anche la
violazione di altre disposizioni richiamate, in bianco, dall’art. 134, comma 14
del dlgs n. 152 del 2006;

che i primi due motivi attengono alla ritenuta violazione di legge in cui

che la disposizione incriminatrice è puntuale nella descrizione del fatto
qualificato come reato, rinviando ad altra fonte normativa;
che l’eventuale mancanza di tassatività o la indeterminatezza di tale fonte di
rinvio è semmai suscettibile di essere denunziata nella sedi opportune, in
considerazione della tipologia della fonte richiamata, ma non è tale da
determinare la illegittimità costituzionale della norma richiamante;

rango amministrativo non è violativo del principio di riserva di legge, posto
che la norma precettiva è, comunque, la sola norma penale;
che, pertanto, la dedotta questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere

stensore

il Presidente

che il rinvio operato da una norma penale in bianco ad una disposizione di

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