Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20576 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20576 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO ANTONINO nato il 17/12/1963 a PALERMO

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 25 gennaio 2017, la Corte di appello di
Palermo ha solo in parte confermato la sentenza del 10 febbraio 2015 con la
quale il Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato
la penale responsabilità di Lombardo Antonino quanto alla imputazione di cui
in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il
vincolo della continuazione, alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed
euro 8.000,00 di multa;

prevenuto quanto alla imputazione di cui al capo 2) della imputazione, per
non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ed ha, pertanto,
rideterminato la pena inflitta nella misura di mei 4 e giorni 14 di reclusione ed
euro 7.800,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Lombardo
deducendo esclusivamente la mancanza di motivazione in relazione al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente è evidentemente
inammissibile posto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la
sentenza impugnata ha giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche sulla base della rilevata assenza di elementi per ritenerle;
che tale motivazione, tenuto conto del fatto che neppure in questa sede il
ricorrente ha introdotto elementi che avrebbero potuto giustificare il
riconoscimento del predetto beneficio, è più che esauriente;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

che, nel riformare la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha assolto il

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
il lresidente

Il Consigliere estensore

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