Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20575 del 10/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20575 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIRGUTTO GIANCARLO NICCOLO’ N. IL 24/08/1990
avverso la sentenza n. 524/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
‘f71
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C42 ,-)1
che ha concluso per ,^e (-24-

r;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
• y?’

C-1

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 17 giugno 2014 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro che aveva condannato
VIRGUTTO Giancarlo Nicolò per concorso in rapina aggravata e porto di un taglierino.
Ricorre per Cassazione a mezzo del suo difensore l’imputato deducendo nullità della sentenza
ai sensi dell’articolo 606 lettera B) ed E) in relazione all’articolo 81 codice penale. Lamenta che
i giudici d’appello non hanno motivato in alcun modo in ordine le doglianze difensive volte al

giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nel ricorso.

Il ricorrente depositava memoria difensiva con la quale meglio illustrava le argomentazioni
contenute nel ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un’istanza di
applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi:
dapprima verificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell’asserita esistenza di un
unico, originario programma criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per
individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine
verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze
in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano
preordinati, possano considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come
l’esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso (Cass. 224-1992, Curcio, rv n. 190807). L’accertamento indicato costituisce giudizio di merito, non
sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Cass. 28-5-1990, Paoletti,
rv n. 184908; Cass. Sez. 4, 13-6-2007, n. 25097, rv n. 237014). Vizi che, nel caso di specie,
non appaiono riscontrabili avendo i giudici di merito dato atto che l’attività illecita commessa
dal ricorrente, pur evidentemente espressione di una scelta di vita delineata dall’intento di

riconoscimento dell’istituto della continuazione tra i fatti reato in contestazione e quelli già

ricavare reddito, non è fisiologicamente contenibile in un unico programma, perché le singole
condotte risentono di scelte e convinzioni del tutto estemporanee, quali l’individuazione di
luoghi, la disponibilità di complice per l’attuazione del proposito criminoso continuamente
mutevole secondo le circostanze concrete di tempo di luogo nonché i mezzi a disposizione.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

I

w

Dichiara inammissibile il ricorso/condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.3.2015

Giovanna VERGA

Il Presidente
ranco FI DANESE

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA