Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20574 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20574 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sulla richiesta ex art. 625 ter cod. proc. pen. proposta da
Fornelli Leonardo, n. a Bari il 03/06/1953;

per la rescissione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Padova
del 08/03/2007;
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A, P. Viola , che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1.Fornelli Leonardo, assumendo di non avere mai avuto cognizione del processo
nei suoi confronti definito dal Tribunale di Padova con sentenza in data
08/03/2007 irrevocabile il 02/07/2007 di condanna per i reati di cui agli artt. 4,
lett. d), 10, e 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, ha proposto a questa Corte istanza di
rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p precisando di avere in precedenza
avanzato istanza di revisione della sentenza ex art. 630 c.p.p.

Data Udienza: 22/04/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba,
Rv. 259992, resa successivamente alla presentazione del ricorso in oggetto, ha
precisato che l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625 ter c.p.p.
si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato

67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa
antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la
disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata
dall’art. 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente; ha inoltre aggiunto che il
rimedio della rescissione del giudicato, ha natura di mezzo di impugnazione
straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a
sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è
stata posta in esecuzione. Nella specie, il procedimento definito dalla sentenza
del Tribunale di Padova del 08/03/2007 è annoverabile tra quelli ancora
assoggettati alla disciplina della contumacia precedente all’introduzione delle
modifiche di cui alla legge n. 67 del 2014, sicché la richiesta di rescissione,
peraltro irritualmente depositata presso questa Corte, non può trovare ingresso.
La richiesta va quindi dichiarata inammissibile; alla dichiarazione di
inammissibilità consegue, in base alla generale previsione dell’art. 592 c.p.p. attesa la natura, appunto, di mezzo di impugnazione straordinario della richiesta
– la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

a norma dell’art. 420 bis c.p.p.., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.

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