Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20574 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20574 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
HUSEJNOVIC FADIL nato il 13/06/1979 a VISOKO( BOSNIA-ERZEGOVINA)
HUSIC SERIE nato il 01/05/1968 a GOZAZDE( BOSNIA-ERZEGOVINA)

avverso la sentenza del 08/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 8 aprile 2015, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 29 marzo 2011 con la quale il Tribunale di Napoli,
in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di
Husejnovic Fadil e di Husic Serif quanto alla imputazione di cui in epigrafe e li
aveva, pertanto, entrambi condannati alla pena di mesi 8 di reclusione ed
euro 10.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i due

della pena irrogata e quanto al secondo, un generico vizio di motivazione, per
non avere la Corte risposto esaustivamente alle deduzioni delle parti.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che il primo motivo di impugnazione dedotto dai ricorrenti è evidentemente
inammissibile posto che con lo stesso i ricorrenti, i quali hanno dedotto la
eccessività delle pena, non hanno indicato ragione alcuna per la quale la pena
doveva ritenersi sproporzionata rispetto al fatto da loro commesso;
che il secondo motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si censura
un’omessa motivazione in relazione ad un punto della sentenza di primo grado
non oggetto di impugnazione;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consiglier estensore

il P

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prevenuti deducendo quale primo motivo di impugnazione la sproporzione

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