Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20573 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20573 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORIANELLO LUIGI nato il 27/06/1974 a NAPOLI

avverso la sentenza del 05/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

ì

Ritenuto che, con sentenza del 5 aprile 2016, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 25 settembre 2015 con la quale il Tribunale di
Napoli aveva dichiarato la penale responsabilità di Sorianello Luigi quanto alla
imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato, concesse le
attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro
700.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Sorianello

motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente è evidentemente
inammissibile posto che lo stesso non è assolutamente qualificabile all’interno
della griglia normativa di cui all’art. 606 cod. proc. pen. attesa la sua assoluta
genericità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consi lier estensore

il Iresidente

deducendo esclusivamente la inesistenza o contraddittorietà della

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