Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20573 del 08/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20573 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CUTRONEO Stefano, nato il 02/06/1973
avverso l’ordinanza n.846/15 R.M.C.P. del 07/12/2015, del Tribunale di Messina.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n.846/15 R.M.C.P. del 07/12/2015, il Tribunale di
Messina, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento della
richiesta di riesame proposta nell’interesse di Cutroneo Stefano, escludeva
l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90, confermando nel resto la
misura della custodia in carcere.

Stefano, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
I) violazione di legge e vizi motivazionali dato che il Tribunale del
Riesame avrebbe posto a fondamento della sua decisione di confermare la
misura coercitiva della custodia cautelare in carcere atti inutilizzabili: le
dichiarazioni auto ed etero accusatorie riportate dalla polizia giudiziaria a firma
dell’indagato e rese al momento del suo arresto ed in assenza del proprio
difensore. Tali dichiarazioni andrebbero espunte dal fascicolo poiché non
confermate in sede di interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Vale premettere che per consolidata giurisprudenza, ribadita
anche recentemente (Sez. 1, n. 35027 del 04/07/2013, Voci, Rv. 257213), le
dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono
probatoriamente utilizzabili perfino nel giudizio abbreviato. In proposito -giova
ricordare- l’art. 350 c.p.p., comma 7, sancendo la inutilizzabilità
(esclusivamente) nel dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese
dall’indagato, ne consente, invece, la piena e incondizionata utilizzazione nella
fase delle indagini preliminari. Ciò significa che tali dichiarazioni possono essere
apprezzate nella fase delle indagini preliminari e nella valutazione dei gravi indizi
di colpevolezza per l’adozione di un provvedimento cautelare (così Sez. Un., n.
1150 del 25/09/2008). Né, in tale fase, v’è alcun obbligo di espunzione dal
fascicolo procedimentale.

4.

In replica ai motivi di doglianza, va ancora premesso che la

privazione cautelare della libertà può darsi quando sussiste un ragionevole
sospetto della commissione di un reato, basato su fatti ed informazioni obiettive,
ma nella fase delle indagini il

quantum

probatorio non deve essere

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Cutroneo

necessariamente quello richiesto per una pronuncia di condanna (cfr. fra l’altro,
C.E.D.U., 26/09/2002, Grisez c. Belgio; 09/01/2001, Kawaka c. Polonia;
19/10/2000, Wloch c. Polonia; 06/04/2000, Labita c. Italia, 22/10/1997,
Erdagoz c. Turchia).

5. Non sfugge, quindi, che la decisione impugnata si fonda su
elementi che vengono chiariti con motivazione congrua oltre che conforme a
diritto.
in melius

l’imputazione, ha solidamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti i
presupposti di legge per l’emanazione e il mantenimento del provvedimento
coercitivo, valorizzando, oltre alle dichiarazioni di cui al punto 3.1., gli esiti del
sequestro operato su una cospicua quantità di sostanza stupefacente (del tipo
marijuana suddivisa in undici buste, destinata ad un uso non esclusivamente
personale) e sulle munizioni calibro 38 special. Nell’occasione il Tribunale ha
pure, tra l’altro, spiegato che unica misura idonea a fronteggiare le
rappresentate esigenze di cautela sociale, in presenza di condotta delittuosa
localizzatasi presso il domicilio, deve ritenersi quella della custodia in carcere,
proporzionata alla gravità del fatto ed alla prevedibile sanzione da irrogare,
dovendosi giudicare che misure meno afflittive, quale quella degli arresti
domiciliari presso l’abitazione dei genitori (ubicata nel medesimo contesto
territoriale) seppur col supporto di strumenti di controllo a distanza, siano
inidonee a prevenire il pericolo di reiterazione di condotte di analoga natura.

6. L’interpretazione dell’elemento probatorio offerta dal ricorrente non
fornisce un’attendibile, alternativa lettura del dato indiziario e come tale non
sortisce l’effetto voluto di scardinare l’argomentare logico contenuto
nell’impugnata ordinanza. La circostanza che ogni apprezzamento sulla
contestazione provvisoria risulti speso giusta l’ordinanza del Tribunale del
riesame secondo una cognizione di natura cautelare, sostiene in ogni caso il
giudizio di “gravità” degli indizi. Per questi ultimi infatti si richiede (pur non
avendo gli stessi il medesimo grado di certezza e di concludenza delle prove
necessarie per l’affermazione della responsabilità o anche per giustificare il
giudizio dibattimentale) una consistenza tale da far presumere, allo stato degli
atti, con qualificante probabilità, che il reato sia stato effettivamente commesso
e che di esso si sia resa colpevole la persona nei cui confronti si procede (sez. 6,
n. 6371 del 09/02/2016).
6.1. La genericità del ricorso per le ragioni sopra indicate ed il fatto
che nello stesso non vengono posti in luce elementi di novità sopravvenuti che

3

5.1. Il giudice del riesame, infatti, pur modificando

impongono una rivisitazione delle esigenze cautelari già altrimenti decise,
impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.

7. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

Va, infine, disposta la trasmissione di copia del presente

provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè
provveda a quanto stabilito dall’art.94, comma 1-ter, disp. att. del c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della cassa delle
ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a
quanto stabilito dalliart.94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p..

Così deciso il 08/03/2016

8.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA