Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20571 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20571 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOTTILE MASSIMO nato il 23/09/1961 a TERMINI IMERESE

avverso la sentenza del 15/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 15 gennaio 2016, la Corte di appello di
Firenze ha confermato la sentenza con la quale il precedente 6 dicembre 2013
il Tribunale di Firenze aveva dichiarato Sottile Massimo responsabile quanto
alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta
la continuazione fra i reati contestati, alla pena di mesi 6 di reclusione;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Sottile
deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, la mancanza dell’elemento

che in via subordinata il ricorrente ha censurato, sempre con riferimento alla
violazione di legge, la mancata qualificazione del fatto di cui alla attuale
imputazione come commesso in continuazione con i reati di cui ad una
precedente sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Firenze, per la
violazione dell’art. 5 del dPR n. 74 del 2000.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente, oltre che generici, non
sono, infatti, indicati gli estremi della sentenza relativa al reato che si
vorrebbe essere stato commesso in continuazione con quelli ora in discorso,
attengono a censure avverso valutazioni discrezionali operate dai giudici del
merito, che, ove, come nel caso che interessa, immuni da evidenti vizi logici o
giuridici, non sono suscettibili di essere censurate in sede di legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017

DEPOSITATA

soggettivo del reato a lui contestato;

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