Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20571 del 03/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20571 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino
nei confronti di
Bajrami Sannir, nato a Kosovo Polje (Serbia e Montenegro) il 17/03/1984
avverso la sentenza del 04/03/2014 del Gip presso il Tribunale di Alessandria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale che ha chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Gip
presso il tribunale di Alessandria;

Data Udienza: 03/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per
cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Gip presso
il tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non
costituisce reato nei confronti di Samir Bajrami, imputato del reato previsto
dall’art. 2 d.l. 2 settembre 1983 n. 463, convertito il legge 11 novembre n. 638
perché, pur essendone tenuta, ometteva di versare all’Inps le ritenute

per il mese di dicembre 2008 e per i mesi da gennaio ad agosto 2009 per un
totale di 1033,00 euro.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva un unico
motivo eccependo, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
violazione di legge e vizio di motivazione e deduce, al riguardo, che l’episodicità
delle condotte e la modestia dei versamenti omessi non possono costituire
elementi dai quali poter univocamente desumere un mero atteggiamento colposo
dell’autore del reato ed escludere, di conseguenza, il dolo, trattandosi,
comunque, di conclusioni che presuppongono una valutazione più ampia ed
articolata che caratterizza una cognizione piena del fatto, solo all’esito della
quale potrebbe eventualmente apprezzarsene la riconducibilità a colpa piuttosto
che a dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione è già stata scrutinata da questa Corte con precedenti
pronunce (v. n. 14988 del 2015), con le quali è stato condivisibilmente affermato
che il Gip, ritenendo verosimile che la condotta ascritta all’imputato non fosse
sorretta dall’elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, ha emesso
sentenza di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., perché il fatto non
costituisce reato, trasponendo esplicitamente al caso si specie il principio di
diritto espresso dall’ordinanza di questa Sezione n. 40365 del 19/09/2012,
Bottero, Rv. 253682, che aveva ritenuto immune da censure la sentenza di
merito che, nel valorizzare l’episodicità e l’importo contenuto delle inadempienze,
aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 2, dl. 463/83, per mancanza di
dolo.
Tanto premesso, osserva la Corte che la questione posta dal Procuratore
ricorrente non riguarda tanto la validità in sé del principio del quale il Giudice si è
2

previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti

munito per assolvere l’imputato, quanto i presupposti di applicabilità dell’art.
129, cod. proc. pen., in caso di richiesta, come nella specie, di emissione di
decreto penale di condanna. In base all’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., il
giudice che non intenda accogliere la richiesta ha due possibilità: 1) la
restituzione degli atti al pubblico ministero; 2) la pronuncia di una sentenza di
proscioglimento a norma dell’art. 129, cod. proc. pen.
La restituzione degli atti, nella scansione logica e procedurale prevista dalla
norma, presuppone l’impossibilità di emettere, “rebus sic stantibus”, la sentenza

giudice di determinarsi in un senso (accoglimento della richiesta) o nell’altro
(pronuncia di sentenza di proscioglimento).
Non è pertanto compatibile con questo schema procedurale una sentenza di
proscioglimento che, esprimendo un giudizio di verosimile insussistenza del dolo,
tradisce l’assenza di certezze sul punto e disvela un giudizio di insufficienza
probatoria che avrebbe dovuto comportare, semmai, la restituzione degli atti al
pubblico ministero.
È opportuno ricordare che secondo l’arresto di Sez. U, n. 18 del 09/06/1995,
Cardoni, Rv. 202375, il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga,
prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto
l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi
tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, comma
secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento – non essendo stata la
prova ancora assunta – l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale.

3. Nella vicenda scrutinata dalla citata ordinanza n. 40365/2012 il datore di
lavoro aveva sempre osservato l’obbligo del versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali, omettendo di versare i contributi soltanto in modo
episodico e per un periodo di tempo limitato, rendendo così certo (e non solo
verosimile) il convincimento della mancanza dell’elemento soggettivo del dolo
generico e della attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque
a un comportamento colposo, sanzionato in sede civile. Si è trattato di giudizio
fondato su un più ampio accertamento del fatto che, diversamente da quello oggi
censurato, non si è limitato alla mera presa d’atto del limitato numero delle
inadempienze e della loro minima entità, ma ha avuto un orizzonte più vasto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.

di proscioglimento e sanziona l’incompletezza delle indagini che non consente al

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli
atti al tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.

Così deciso il 03/02/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA