Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20570 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20570 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLIDORO ANTONINO nato il 05/11/1950 a CATANIA

avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 29 giugno 2016, la Corte di appello di Catania
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 16 novembre 2014 il
Tribunale di Catania aveva dichiarato la penale responsabilità di Pellidoro
Antonino in relazione alla imputazione, di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, alla
pena di mesi tre di arresto euro 30.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Pellidoro

contestato fosse estinto per prescrizione, la Corte territoriale non aveva
dichiarato il suo proscioglimento;
che in via subordinata il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata,
sempre sotto il profilo della violazione di legge, per non essere stata nella
stessa dichiarata la non punibilità del prevenuto ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen.

Considerato che il ricorsi è inammissibile;
che, riguardo al primo motivo di impugnazione, riferito alla maturata e non
dichiarata prescrizione, è del tutto errata la tesi su cui si basa la
impugnazione del ricorrente, cioè in ogni caso, laddove la difesa del prevenuto
abbia chiesto il differimento del dibattimento in corso il termine prescrizionale
rimane sospesa, ove la udienza di rinvio non sia fissata in termini più solleciti,
per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni;
che, secondo il disposto di cui all’art. 159, n. 3, cod. pen., come interpretato
dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il predetto termine massimo di
sospensione della prescrizione in corso di giudizio, in caso di differimento
dell’udienza a richiesta di parte, opera solo in caso di legittimo impedimento,
mentre nei diversi casi il termine rimane sospeso per tutta la durata del
differimento disposto (per tutte: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 29
febbraio 2016, n. 8124, ord.);
che tale non può ritenersi, quanto al caso di specie, il rinvio richiesto al solo
fine di meglio preparare la discussione finale del giudizio, non costituendo tale
incombente un impedimento alla immediata definizione del processo;
che, pertanto, ai fini del computo del termine prescrizionale dei reati in
questione deve calcolarsi, come correttamente operato dalla Corte etnea,
l’intero periodo in cui il giudizio ha subito una stasi dal 5 giugno 2014 al 6
novembre 2014;

deducendo il vizio di erronea applicazione di legge, in quanto, sebbene il reato

che, pertanto, alla data della pronunzia della sentenza di appello i reati
contestati al prevenuto non erano prescritti;
che, relativamente alla richiesta di applicazione della speciale causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. si rileva che, con valutazione di
merito insindacabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha
ritenuto, stante la entità dell’abuso edilizio perpetrato, che non ricorressero gli

che, in ragione della inammissibilità degli illustrati motivi di impugnazione,
tale da avere escluso la costituzione di un valido rapporto di impugnazione,
non può tenersi conto, ai fini della eventuale prescrizione dei reati contestati,
del tempo trascorso successivamente alla pronunzia della sentenza di appello;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere este sore

il Presidente

estremi della particolare tenuità del fatto;

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