Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2057 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2057 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRUNO RAFFAELE N. IL 23/12/1959
avverso la sentenza n. 670/2011 TRIBUNALE di CROTONE, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Bruno Raffaele ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, resa ai sensi dell’art.444 cpp, che ha applicato nei suoi
confronti la pena per i reati ex art.337 cp., secondo la concorde
richiesta delle parti, e denuncia la violazione della legge penale e
processuale e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata
della sospensione condizionale, originariamente concordata con il

P.M.

durante la fase delle indagini preliminari e inspiegabilmente
sostituita al dibattimento con una nuova e inesatta richiesta non più
sottoposta alla predetta condizione, nonché in riferimento alla
qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione delle
attenuanti generiche.
Osserva il collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, caratteri essenziali del patteggiamento ex art.444 ss cpp
sono, da un lato, che la sentenza conclusiva, che accolga la richiesta,
deve recepire integralmente, senza alcuna modifica, l’accordo tra le
parti sulla pena da applicare, dall’altro, che la richiesta implica
rinuncia, irrevocabile, una volta perfezionato l’accordo, alla facoltà
di contestare l’accusa e quindi gli elementi sui quali si fonda
(Cass.9/1/98 Gerardini) e accettazione della ritualità degli atti
processuali fino a quel momento compiuti (Cass.27/5/98 Rocco).
Di conseguenza: 1) è inammissibile l’impugnazione volta a contestare la
sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini
fattuali dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità
della sua determinazione (Cass.21/11/97 P.M./Autiero; Sez.Un.3/12/99
Fraccari); 2) per escludere la insussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art.129 cpp,

non è necessaria apposita

motivazione, bastando la semplice enunciazione – che può essere anche
implicita – dell’effettuata verifica negativa in proposito (Sez.Un.
25/11/98 Messina); 3) per assolvere all’obbligo della motivazione sugli
elementi soggetti a verifica è sufficiente che il giudice dia atto di
aver positivamente effettuato la valutazione sulla correttezza della
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applicazione della pena subordinata alla concessione del beneficio

qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena
concordata (Cass.28/2/00 P.M./Cricchi); 4) non è

ammessa la

proposizione di eccezioni processuali, anche di nullità assoluta,
diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso ad essa prestato (Cass. 1/4/99 Ben Hamidi), né può ammettersi

la proposizione di questioni attinenti alla mancata concessione delle

Messina), all’adeguatezza della pena, alle modalità della sua
determinazione, ad eventuali errori nei calcoli intermedi, salvo che
pena o benefici risultino illegali (Cass.5/1/00 P.M./Gadler).
Nella fattispecie il ricorso è inammissibile per la manifesta
infondatezza della prima censura, giacché, come si evince dalle
interlineature risultanti dal verbale di udienza, l’applicazione della
pena non è stata – né avrebbe potuto esserlo, attesi i precedenti
penali ostativi – subordinata alla sospensione condizionale della pena.
Né rileva il patto concordato in precedenza con il P.M., per come
riferito dal ricorrente, giacché nello speciale giudizio previsto
dall’art.444 cpp., il patto intercorso tra il P.M. e l’imputato
costituisce solo un atto prodromico alla pronuncia giudiziale, il quale
diviene operativo solo dopo essere entrato nel dominio del giudice, cui
spetta il potere di verifica della legittimità di esso, quanto al
profilo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto,
dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonché della congruità della pena. Nella fattispecie in esame il
giudice ha correttamente tenuto conto del patto, intercorso tra
l’imputato e il P.M. di udienza, risultante dal verbale, che è quello
caduto nella sua diretta percezione e non già il precedente – neppure
risultante dagli atti – posto in essere in una diversa fase del
giudizio, che deve quindi intendersi superato dalla diversa
determinazione successivamente intervenuta tra le parti.
Le altre censure pongono in discussione senza apprezzabili motivi in
diritto il principi di cui al punto sub 4, atteso che la pena è quella

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generiche o dei benefici ex artt.163-175 non concordati (Cass.5/3/92

concordata tra le parti, che non prevedeva la concessione della
generiche e comprendeva anche la recidiva contestata.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 29/11/2012

DIEllo O Il I TATA

e 1.500,00 in favore della

di C 1.500,00.

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