Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20568 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20568 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di L’Aquila
nei confronti di
FRANZI Valerio, nato il 19/07/1983
avverso la sentenza n.359/15 del 17/02/2015, del Tribunale di Teramo.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.359/15 del 17/02/2015, il Tribunale di Teramo,
applicava a Franzi Valerio, su accordo delle parti, la pena di mesi di mesi 8 di
arresto, convertita in C 60.000,00 di ammenda, ed C 2.680,00 di ammenda, così
per un totale di C 62.680,00 di ammenda, con sospensione della patente di
guida per anni 2 e nulla a provvedere in ordine alla confisca, in relazione ai reati
di cui agli artt.186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, comma 2-sexies, C.d.S. per

alcolica, (essendo stato accertato, a mezzo di idonea apparecchiatura, un tasso
alcolemico di 1,81 g/L alle ore 1,17 e di 1,72 g/L alle ore 1,27) e provocato un
incidente, l’autovettura Peugeot 207 tg. DV089ZY. Accertato in Teramo (TE) il23
settembre 2013.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila,
lamentando violazione di legge posto che il giudice di merito ha erroneamente
applicato gli art. 53 L.689/1981 e 186, comma 2-bis, C.d.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Il giudice a quo, omettendo di provvedere in ordine alla revoca
della patente di guida, ha violato il dettato dell’art. 186, comma 2-bis, lett. c),
C.d.S., nella parte in cui prevede che detta revoca è sempre disposta ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI, C.d.S., qualora -come nel caso di specie- per
il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

5. Lo stesso giudice, sostituendo con l’ammenda una pena pari a
mesi 8 di arresto, ha pure violato il dettato dell’art. 53 L.689/1981 nella parte in
cui prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando
ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei
mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

2

aver guidato, dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 in stato di ebbrezza

6. S’impone, quindi, l’annullamento della sentenza senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone

Così deciso il 08/03/2016

trasmettere gli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

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