Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20567 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20567 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOBBI Riccardo Affilio

n. 05/04/1979

Avverso sentenza TRIBUNALE di MILANO n. 10420/14, in data
06/11/2014
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. Paolo CANEVELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Data Udienza: 08/03/2016

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Milano ha applicato all’imputato GOBBI Riccardo Attilio, su concorde
richiesta delle parti, la pena finale di mesi 8 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il
reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c), 2 bis e comma 2 sexies C.d.S., disponendo nei
suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per anni due, previo raddoppio di quella iniziale di anni uno, appartenendo il veicolo

2.

Ha proposto personalmente ricorso l’interessato, rilevando la mancanza della

motivazione in ordine alla durata della sanzione accessoria.
3. Il Procuratore Generale, con memoria depositata in data 26/10/2015, ha concluso per
il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza motivata sul punto specifico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
2. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che “Il giudice, che applichi con la
sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti
non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato”
(Sez. 4 n. n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del
26/06/2007, Rv. 237470), essendosi pure affermata, a tal fine, la sufficienza di una
motivazione anche implicita (Sez. 4 n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142).
Nel caso di specie, la sanzione accessoria di anni due è stata determinata in misura pari
al minimo, tenuto conto dell’obbligatorio raddoppio dovuto all’appartenenza a terzi del
veicolo, come precisato dal giudice del merito nella nota n. 3 dell’impugnata sentenza, in
relazione ad un delitto la cui gravità è, comunque, rilevabile oggettivamente (guida in stato
di ebbrezza, aggravata dall’orario notturno e dalla causazione di un incidente), avendo in
ogni caso il giudice, con il richiamo alla “congruità” della sanzione ai sensi degli artt. 133 e
133 bis cod. pen., implicitamente fatto emergere i criteri in base ai quali ha determinato la
durata della sospensione della patente.
3.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consi

giorno 08 marzo 2016.

a persona estranea al reato.

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