Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20567 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20567 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sui ricorsi di
1. TAGLIENTE Pasquale, nato a Manduria (TA) il 17/06/1978,
2. TAGLIENTE Donato, nato a Taranto il 25/05/1934,
3. TAGLIENTE Cataldo, nato a Manduria (TA) il 04/06/1977,
avverso la sentenza del 08/01/2018 del Tribunale di Taranto;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.
FATTO E DIRITTO
Con il ministero del comune difensore i tre imputati generalizzati in epigrafe
ricorrono per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Taranto, con cui – su loro
richieste, assentite dal pubblico ministero – sono state applicate agli stessi, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., le rispettive pene concordate con il p.m. per i reati, avvinti
da continuazione, di violenza e lesioni volontarie a pubblico ufficiale.
Con i tre separati ricorsi, di identici contenuti, si deduce la manifesta illogicità
della decisione, segnalandosi, in modo per vero non agevolmente comprensibile, che “la
parte motiva della sentenza non dissipa i dubbi e le incertezze presenti già nel primo
Data Udienza: 07/05/2018
grado di processo”, dovendosi ritenere “la sentenza di secondo grado un mero richiamo
a quella redatta dal Tribunale di Taranto, in quanto non ha dato delucidazioni alle
questioni sollevate nei motivi di gravame dalla difesa”.
I tre ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità e genericità delle
descritte censure, totalmente distoniche rispetto a motivi e contenuti espositivi della
sentenza applicativa delle pene.
Con i ricorsi non si indicano, infatti, in nessun modo le ragioni per le quali, in
presenza di richieste di pene “patteggiate” provenienti dagli stessi imputati (che ne
implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito avrebbe
dovuto disattendere tali richieste per giungere ad una sentenza di proscioglimento di cui
difettano le condizioni, come puntualmente chiarisce la sentenza impugnata.
Non configurandosi, per tanto, le condizioni legittimanti la proposizione del
ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria
di inammissibilità delle impugnazioni va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come enunciato dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento, di una somma in favore della cassa
delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio dei ricorsi e all’alto
coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila) per ognuno dei tre ricorrenti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro quattromila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018
Il Presidente estensore
Giacomt Paoloni
A
hanno determinato le misure in accordo con il p.m.), tali da presupporre rinuncia