Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20566 del 29/01/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20566 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DI NICOLA VITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Laudanna Domenico, nato a Airola il 23/10/1975
avverso la ordinanza del 07/07/2014 del tribunale della libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 29/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Domenico Laudanna ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza

indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Napoli ha confermato
quella emessa dal Gip presso il tribunale di Benevento che aveva disposto nei
confronti del ricorrente la misura coercitiva dell’obbligo di dimora in Airola con la
prescrizione di non lasciare l’abitazione dalle 19:00 alle 7:00 con riferimento al

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, Domenico Laudanna, tramite
il difensore, solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173
disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza
impugnata per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in
relazione al combinato disposto di cui agli articoli 273 e 274 codice di procedura
penale (articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e), codice di procedura penale).
Assume che la richiesta di riesame del provvedimento restrittivo aveva ad
oggetto sia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze
cautelari ed il tribunale del riesame si sarebbe limitato a ripercorrere tutta la
vicenda processuale in maniera dettagliata, affrontando invece solo con poche
righe ed in modo stringato la sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi
indizi di colpevolezza in capo al ricorrente non adducendo alcuna motivazione in
merito e senza considerare come il ricorrente fosse un assuntore di sostanze
stupefacenti di vecchia data.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza
impugnata per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in
relazione all’articolo 292, comma 2, lett.c), codice di procedura penale sul rilievo
che “la motivazione dell’ordinanza de qua non soddisfa affatto i canoni minimi
dettati dalla norma contenuta nell’articolo 292, comma 2, lett. c), codice di
procedura penale” in quanto priva dell’esposizione delle specifiche esigenze
cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta
genericità dei motivi posti a sostegno di esso.

2. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente evidenziare come il tribunale
cautelare abbia tratto il convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza dal dato processuale, neppure

2

ex adverso

contestato, del

reato previsto dall’articolo 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 numero 309.

ritrovamento, a seguito di perquisizione domiciliare, presso l’abitazione del
ricorrente di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana rinvenuta sotto
l’armadio della camera da letto e riposta in 10 pacchetti di sigarette contenenti
grammi 122,25 di hashish suddivisa in 109 stecchette e grammi 3,40 di
marijuana, oltre un coltello, un tagliere di legno ed un bilancino di precisione,
materiale utile per la suddivisione in dosi e per il confezionamento della sostanza
stupefacente.
Il ricorrente ha obiettato che la droga fosse in suo possesso per esclusivo

alimenti che devono essere dati al bambino” essendo egli padre di un neonato.
Il tribunale cautelare ha osservato che il quantitativo della droga
sequestrata, la detenzione di essa già suddivisa in stecche e quindi pronta per
essere smerciata, la diversa tipologia dello stupefacente detenuto, la custodia
all’interno della camera da letto dell’indagato e del materiale utile per il
confezionamento in dosi fossero tutti elementi convergenti nel senso prospettato
dalla impostazione accusatoria, dovendosi escludere la detenzione finalizzata
all’uso personale anche per il fatto che il ricorrente fosse privo di reddito che gli
consentisse l’acquisto di stupefacenti nel quantitativo detenuto.
Il Collegio cautelare ha poi considerato che le modalità e le circostanze della
condotta ascritta al ricorrente escludessero la mera occasionalità della condotta
essendo per converso essa sintomatica di un suo inserimento in un ambito
criminale e ritenendo adeguata l’applicazione di una misura coercitiva non
custodiale per contenere il pericolo di ripetizione criminosa specifica.
Al cospetto di tale motivazione, il ricorrente, con il primo motivo, si è
limitato apoditticamente ad affermare, senza fondamento, che l’ordinanza
impugnata fosse priva di motivazione e che non avesse analizzato il profilo
indiziario e quello cautelare; con il secondo motivo si è limitato ad enunciare una
serie di principi del tutto disancorati dal caso specifico, ravvisandosi in ciò la
genericità del motivo.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

3

uso personale e che bilancino di precisione servisse per “pesare la polvere e gli

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 29/01/2015

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