Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20566 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20566 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze
nei confronti di
CHOUJAE Ahmed, nato il 13/02/1990
avverso la sentenza n.234/15 del 24/04/2015, del Tribunale di Livorno.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata
sentenza limitatamente al capo che concerne l’applicazione della sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida da applicarsi nella
misura di anni due.

Data Udienza: 08/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.234/15 del 24/04/2015, il Tribunale di Livorno,
applicava a CHOWAE Ahnned, su accordo delle parti, la pena di mesi quattro di
arresto ed € 1400,00 di ammenda, tenuto conto della diminuente del rito, e
ordinava la sospensione della patente di guida di CHOWAE Ahmed per un anno,

comma 2-sexies, 186-bis, comma 3, del D.L.vo 285/92 perché, neopatentato,
guidava in tempo di notte l’autovettura Ford Fíesta targata EC527BM di
proprietà di terzi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche (tasso alcolico riscontrato dai carabinieri della Compagnia di Cecina:
nella prima prova 2,04 g/1 e nella e nella seconda prova 2,02 g/1). In Cecina il
17/08/2013.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze,
lamentando violazione di legge posto che la sospensione della patente non
poteva essere inferiore a due anni, giusta il disposto dell’art. 186, lett. c), C.d.S.,
giacché il veicolo era di proprietà di un terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Il giudice a quo ha violato il dettato dell’art. 186, comma 2, lett.
c), C.d.S., nella parte in cui, nel caso in cui l’autovettura appartenga a persona
estranea al reato (ipotesi nella specie ricorrente, siccome desumibile dalla stessa
sentenza), dispone che la durata della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida venga raddoppiata rispetto a quella altrimenti prevista – compresa tra il minimo di un anno e il massimo di due.

5. Nel caso di specie, dunque, avendo il giudice del merito disposto
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in esame per la durata di
anni uno, omettendo di raddoppiarla, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente

meno il presofferto, in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e

di guida, con la conseguente rideterminazione della durata dell’indicata sanzione,
che questa Corte ritiene di poter stabilire – ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. I, nella misura minima di due anni immediatamente superiore a quella
erroneamente inflitta dal giudice a quo (Sez. 4, Sentenza n. 7829/2015).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata
d4;
e rideternnina in
della sanzione amministrativa della sospensione della patente,
anni due.

Così deciso il 08/03/2016

P.Q.M.

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