Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20565 del 29/01/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 20565 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DI NICOLA VITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Velia Roxen, nata a Curazzo (Albania) il 14/09/1984
avverso la ordinanza del 13/06/2014 del Gip presso il tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 29/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Roxen Velia ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza con la quale il
gip presso il tribunale dell’Aquila ha rigettato la richiesta di revoca della misura
cautelare degli arresti domiciliari o la sostituzione di quest’ultima misura con
altra meno afflittiva.

2.

Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza, Roxen Velia, tramite il

motivazione su un punto decisivo per il giudizio cautelare (articolo 606, comma
1, lettera e), codice di procedura penale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’articolo 568,
comma 5, codice di procedura penale.

2. In materia di impugnazioni cautelari personali, non è ammesso il ricorso
per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice
per le indagini preliminari respinge la richiesta dì revoca o di modifica della
misura cautelare ai sensi dell’articolo 299 codice di procedura penale.
L’articolo 568, comma 2, codice di procedura penale stabilisce, tra l’altro,
che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale.
Nel caso di specie, il provvedimento con il quale il giudice cautelare si è
pronunciato sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare è
impugnabile con l’appello cautelare, previsto dall’articolo 310 codice di procedura
penale.
L’articolo 311 del codice di procedura penale, che disciplina i casi nei quali è
ammissibile il ricorso per cassazione

per saltum,

consente di proporre

all’imputato e al suo difensore direttamente il ricorso per cassazione
esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze che
dispongono una misura coercitiva.
Non è ammesso pertanto il ricorso per cassazione, omisso medio, né nei
confronti delle misure cautelari interdittive e neppure nei confronti di quelle
coercitive, fuori dalla fase genetica di restrizione della libertà, potendo essere il
ricorso diretto per cassazione mezzo di impugnazione alternativo al riesame de
libertate e non all’appello (argumenta ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.).
Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per
cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale dell’Aquila.

2

difensore, affida il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello ed ordina la trasmissione degli atti al
tribunale dell’Aquila.

Così deciso il 29/01/2015

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