Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20565 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20565 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AYABDA Mourad

n. 17/12/1965

contro
MINISTERO ECONOMIA e FINANZE
avverso provvedimento TRIBUNALE di MONZA n. 2384/08, in data
18/05//2009
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 08/03/2016

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 18/05/09 il Tribunale di Monza, decidendo l’opposizione ex
art. 99 .P.R. 115/02 avverso il provvedimento 19-20/05/08, con il quale il GIP – giudice
dell’esecuzione – aveva rigettato l’istanza di ammissione di AYABDA Mourad, di nazionalità
tunisina, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, per ritenuta
impossibilità di accertare lo stato di indigenza del soggetto che si era dichiarato

provvedimento di rigetto.
2. Il giudice dell’impugnazione ha ritenuto di dover confermare il rigetto dell’istanza per
motivi diversi, tuttavia, da quelli che avevano sostenuto il provvedimento opposto,
rilevando cioè l’incertezza sulle generalità anagrafiche del soggetto istante e la mancata
comunicazione delle notizie di cui all’art. 79 del d.P.R. 115/02, con riferimento ai beni di
proprietà del richiedente.
3. L’interessato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, rilevando che la norma di cui
all’art. 79 del citato d.P.R. non richiede che l’istante debba provare la sua identità,
competendo all’accusa dimostrare che le generalità fornite non corrispondono a quelle del
soggetto che ha formulato la richiesta, sotto altro profilo evidenziando che l’art. 79 del
citato d.P.R. dispone solo che l’interessato dichiari se è possessore di beni mobili registrati
o immobili, ma non anche indicarne il valore.
4.

L’Avvocatura Generale dello Stato, rilevata preliminarmente la tardività

dell’impugnazione, ne ha ritenuto l’infondatezza nel merito, concludendo per la sua
reiezione.
5. Il Procuratore Generale, con memoria depositata in data 11/02/2016, ha concluso per
la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché, a prescindere dal profilo di incertezza
circa le generalità del richiedente, le istanze intese ad ottenere il beneficio risultano
obiettivamente carenti del requisito della dimostrazione della titolarità in capo al predetto
di un reddito che, insieme a quello dei familiari conviventi, non sia superiore al tetto
previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. 115/02.

Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Con riferimento al valore da attribuirsi all’attestazione consolare di cui all’art. 79 del
d.P.R. 115/02, va intanto considerato che, “In tema di gratuito patrocinio richiesto da
cittadino appartenente a Stato extracomunitario, l’attestazione dell’autorità consolare sulla
veridicità dell’autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l’individuazione,
anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli
eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l’autorità consolare, al fine di una
2

proprietario di un’autovettura e di un immobile, ha rigettato la stessa e confermato il

attestazione utile all’interessato, non può limitarsi a raffrontare l’autocertificazione con i dati
di cui eventualmente disponga, ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra
Stati, ha l’onere di verificare nel merito il contenuto dell’autocertificazione, indicando gli
accertamenti eseguiti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta
di un extracomunitario, essendosi l’autorità consolare limitata a dichiarare la veridicità della
certificazione ‘per quanto a conoscenza”)” (Sez. 4, n. 2828 del 04/12/2012 Cc. (dep.
18/01/2013), Rv.254964; conforme Sez. 3 n. 38718 dell’01/07/2004, Rv. 229605).
Parte ricorrente, peraltro, non ha tenuto conto, nel formulare le censure, di quanto ha

una autocertificazione dei propri redditi e di quelli dei familiari conviventi ai sensi dell’art. 76
del d.P.R. 115/02, limitandosi invece a rilevare che il successivo art. 79 non prevede alcun
obbligo di riferire in ordine all’entità dei redditi ricavabili dai cespiti indicati, obliterando le
ragioni sottostanti al provvedimento impugnato e la stessa lettera della legge.
3. Ne discende l’infondatezza dei motivi del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 08 marzo 2016.

correttamente rilevato il giudice dell’opposizione a proposito del generale obbligo di fornire

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