Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20565 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20565 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso di
PUGLIESE Ciro, nato a Napoli il 03/05/1973,
avverso la sentenza del 09/11/2017 del Tribunale di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato a Ciro
Pugliese, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su sua richiesta concordata con il
pubblico ministero, la pena di tre mesi di reclusione, in ritenuta continuazione con i fatti
oggetto di anteriore sentenza irrevocabile di condanna, per il reato di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione
l’imputato, testualmente deducendo la nullità assoluta della sentenza

“per assoluta

inesistenza e contraddittorietà della motivazione sulla base della quale è stata
pronunciata”, senza nessuna ulteriore indicazione critica.

Data Udienza: 07/05/2018

Senza sottacere l’immanente genericità della prospettata censura, il ricorso non
può che essere dichiarato inammissibile per palese difetto di legittimazione processuale
del ricorrente.
In via pregiudiziale, infatti, il ricorso è stato irritualmente proposto di persona
dall’imputato, a siffatta natura personale dell’atto impugnatorio non potendo certo far
velo l’avvenuta “autentica” della sottoscrizione del ricorrente ad opera di un legale.
Vidimazione o, per l’appunto, autenticazione che attesta soltanto la genuinità dell’atto e
la sua riconducibilità al firmatario ricorrente imputato.

la regola di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23
giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l’atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un
difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico
mandato difensivo. In applicazione del principio processuale

tempus regit actum la

declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità»

(de plano) ai

sensi dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod.
proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
commisurata al coefficiente di colpa sotteso all’evidenziato difetto di

ius postulandi

dell’imputato, di euro 4.000 (quattromila) alla cassa ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018

Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità, trova oggi applicazione

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