Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20564 del 02/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20564 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

IL

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sul ricorso proposto da
Behaz Salah, nato a Costantine (Tunisia) il 30/09/1973,

avverso l’ordinanza del 07/01/2014 della Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Marco Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Behaz Salah ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
07/01/2014 della Corte di appello di Salerno che ha rigettato la richiesta di
restituzione nel termine per impugnare l’ordinanza del 31/01/2012 con cui quella
stessa Corte aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avvero la sentenza
del 23/11/2010 del Tribunale di Salerno che l’aveva condannato alla pena di C
30.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43.

Data Udienza: 02/12/2014

La Corte territoriale ha, al riguardo, evidenziato che: a) il ricorrente, in sede
di sequestro del 21/04/2008, aveva eletto domicilio, ai fini delle notificazioni, in
via Ponte Barizzo, 81, Capaccio, presso la propria abitazione; b) in sede di
notificazione dei successivi atti non è mai stato ivi rintracciato, perché trasferito
altrove per ignota destinazione; c) le notifiche successive erano state perciò
effettuate, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di
ufficio che aveva curato la difesa e proposto anche appello avverso la sentenza di
primo grado; d) il ricorrente, dunque, era perfettamente a conoscenza

allontanato dal domicilio eletto, senza comunicarne la variazione; e) la nomina
del difensore di fiducia, finalizzata alla sola richiesta di comunicazione delle
iscrizioni di cui all’art. 335, cod. proc. pen., e l’elezione di domicilio presso il suo
studio era priva di ogni riferimento a processi pendenti e non poteva valere come
comunicazione della variazione del domicilio eletto.
1.1.Con unico, articolato motivo, Behaz eccepisce inosservanza delle norme
processuali, omessa notifica e nullità della sentenza di condanna.
Deduce, al riguardo, di essere venuto a conoscenza della sentenza di
condanna del 23/11/2010 solo il 15/05/2013, a seguito di verifica effettuata
presso il casellario giudiziale, e che alcuna notifica gli era mai stata fatta degli
atti del procedimento a suo carico, a partire dall’avviso di conclusione indagini di
cui all’art. 415-bis, cod. proc. pen.. Come si evince dal documento di apertura
della partita IVA, egli è perfettamente integrato nella propria comunità e dunque
avrebbe potuto essere rintracciato in qualsiasi momento. Inoltre, benché avesse
nominato un proprio difensore di fiducia il 09/06/2010, presso il quale aveva
eletto domicilio, come da atto depositato presso la Procura della Repubblica,
nessuna notifica era mai stata fatta nemmeno al domiciliatario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello fonda la propria decisione sul rilievo che il ricorrente,
dopo aver subito il sequestro della merce di contrabbando, si era allontanato dal
domicilio eletto senza comunicarne la variazione. Alcun rilievo, affermano i
giudici distrettuali, ha la nomina del difensore di fiducia, con elezione presso il
suo studio, presentata al solo fine di ottenere notizie su eventuali iscrizioni a suo
carico e senza alcun riferimento al procedimento nell’ambito del quale era stata
effettuata l’elezione di domicilio.
Egli, dunque, era a conoscenza del procedimento che lo riguardava ed
allontanandosi dal domicilio, senza nulla comunicare, aveva – di fatto
volontariamente rinunciato a comparire.
2

dell’esistenza di un procedimento a proprio carico e si era volontariamente

Osserva, però, questa Suprema Corte che l’allontanamento volontario dal
domicilio eletto senza comunicarne la variazione, impedisce la restituzione nel
termine solo se si provi che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza del
procedimento.
La conoscenza deve, dunque, essere effettiva, non meramente potenziale o
eventuale, e la sua prova deve fondare su dati certi.
Nel caso di specie risulta che l’imputato, in sede di sequestro del
21/04/2008, elesse domicilio presso la propria residenza. E’ altrettanto certo,

Procura della Repubblica di Salerno altrettante richieste di comunicazione di
iscrizioni nel registro generale di cui all’art. 335, cod. proc. pen., ricevendo, in
entrambi i casi, la risposta che non risultavano iscrizioni suscettibili di
comunicazione.
Il fatto che egli presentò tali richieste, a mezzo di difensore e con
contestuale elezione di domicilio presso di lui, da un lato mina la certezza che
egli fosse effettivamente a conoscenza del procedimento penale iscritto a suo
carico in conseguenza del sequestro del 2008, dall’altro insinua il dubbio che
abbia davvero inteso non comparire volontariamente.
Il fatto che nella richiesta di certificato non vi fosse alcun riferimento al
procedimento a suo carico presuppone proprio l’ignoranza del procedimento e
non possono trarsene le conseguenze pregiudizievoli che la Corte d’appello ne ha
tratto.
Va piuttosto rimarcato che l’ufficio destinatario della richiesta aveva tutti i
mezzi per verificare, attraverso la consultazione del registro generale delle
notizie di reato, se e quali procedimenti penali, anche definiti con l’esercizio
dell’azione penale, riguardassero il ricorrente, sì da poter far pervenire la nomina
del difensore e la nuova elezione di domicilio al giudice che lo stava processando.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla
Corte di appello di Salerno per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in
diversa composizione.
Così deciso il 02/12/2014

però, che in ben due occasioni, il 15/06/2010 ed il 29/04/2011, egli presentò alla

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