Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20563 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20563 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAQDIME ISMAIL nato il 15/07/1993

avverso la sentenza del 27/10/2017 del TRIBUNALE di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ismail Laqdime ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe, pronunciata a seguito dell’accordo tra le parti ex art. 444 cod. proc.
pen., per effetto del quale è stata applicata la pena con riferimento
all’imputazione di cui all’artt. 337 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione, quanto alla mancata
applicazione di formule di proscioglimento in fatto ed alla determinazione della
pena .

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Invero la pronuncia impugnata è intervenuta in epoca successiva all’entrata
in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 613 comma
introdotta dalla

I.

1 cod. proc. pen.,

23/06/2017 n. 103, che esclude la legittimazione

all’impugnazione alla parte personalmente, conferendola in via esclusiva ai
difensori iscritti all’albo speciale della Corte di Cassazione.

Data Udienza: 09/04/2018

La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. a) cod. proc. pen. consente di procedere senza formalità, ai sensi
dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla novella sopra
richiamata.

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non

proposta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.

Il Componente estensore
nna P uzzellis

Il Presidente
Giacomo Paoloni

p su

impugnabilità, e della funzione evidentemente strumentale dell’impugnazione

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