Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20562 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20562 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Varano Nicola, n. Milano 3.2.1966
avverso l’ordinanza n. 491/17 del GIP Tribunale di Crotone del 15/11/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

rilevato

che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento
di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Crotone il 15/11/2017 nel procedimento iscritto a carico di Marino Gianluca per il reato di cui all’art. 368 cod.
pen., chiedendone l’annullamento per avere il giudice disatteso l’istanza di voler
imporre al PM l’iscrizione a carico dell’indagato anche per il reato di diffamazione
e per avere ritenuto non necessaria l’effettuazione di ulteriori indagini;
1

Data Udienza: 09/04/2018

che il provvedimento impugnato consiste in realtà in un’ordinanza di archiviazione emessa all’esito di udienza camerale (v. verbale) dopo l’entrata in vigore
della legge n. 103 del 2017, il cui art. 33 ha introdotto l’art. 410-bis cod. proc.
pen. che disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede
quale mezzo d’impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione
monocratica ai sensi del comma 3 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen. ed
esclusivamente per i casi di nullità previsti dal comma 2 della stessa previsione;

archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
che sanziona in tal modo l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e
l’intervento delle parti in camera di consiglio e quindi la sola violazione delle
regole poste a garanzia del contraddittorio formale, evenienza nella specie neppure dedotta;

che la censura concernente il merito del provvedimento, come quella in esame
derivante dalla circostanza che il giudice avrebbe escluso la configurabilità di un
ulteriore reato oltre quello di calunnia e ritenuto superflue indagini integrative,
esula pertanto dall’alveo dei vizi denunciabili;

che non sussistendo alcuna delle nullità tassativamente previste dall’art. 410bis, comma 3 cod. proc. pen. che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso in sede di legittimità, non più proponibile quale mezzo d’impugnazione
avverso una ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, dovendo
pertanto il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e
al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa
equo determinare nella misura di C 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il

/04/2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

che il comma 2 dell’art. 410-bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza di

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