Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20560 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20560 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’Avino Maurizio, n. Somma Vesuviana (Na) 2.1.1974
avverso la sentenza n. 49186/17 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Penale del 06/10/2017
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.
proc. pen. avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione Penale di questa
Data Udienza: 09/04/2018
Corte di Cassazione ne ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Napoli emessa nei suoi confronti il 27/04/2016;
che il ricorrente deduce l’omessa citazione per il giudizio di legittimità del
proprio difensore, assente alla pubblica udienza del 06/10/2017, sostenendo che
nonostante fosse noto all’ufficio procedente l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale, avv. Pasquale Crimaldi, la notifica veniva effettuata via
telefax a due numeri (081 3199551 e 081 5208128) riguardo ai quali il rapporto
che lo stesso ricorrente riconosce che non viene in discussione la possibilità di
eseguire la notifica con telefax o altro mezzo idoneo ai sensi dell’art. 148,
comma 2-bis cod. proc. pen., ricordando anche la giurisprudenza di legittimità
formatasi sul tema (Sez. U sent. n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.
250121), ma si duole del mancato ricorso al più sicuro mezzo di notifica a mezzo
posta certificata (PEC) utilizzato nei confronti di tutti gli altri ricorrenti nell’ambito
del medesimo giudizio;
che, così come proposta, la doglianza deve ritenersi generica (art. 581 lett. d
cod. proc. pen.) dal momento che non il ricorrente non deduce che i citati numeri
di telefax non corrispondessero ad apparecchio in uso al legale destinatario né
che uno o entrambi fossero temporaneamente inidonei alla trasmissione della
comunicazione di cancelleria, lamentando, invece, unicamente il mancato ricorso
allo strumento di comunicazione telematica;
che l’impugnazione proposta risulta, pertanto, inammissibile, dovendo il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/04/2018
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
di trasmissione aveva dato esito parimenti positivo;