Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2056 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2056 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEPE ALDO N. IL 20/07/1979
avverso la sentenza n. 1091/2011 TRIBUNALE di LECCE, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

R.G. n. 15654-13

c. c.: 21-11-13

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena concordata con il
Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati a lui ascritti.
Lamenta la violazione dell’art. 129 c.p.p. nonché la mancanza ed
illogicità della motivazione, in quanto dagli atti del procedimento
sarebbe emerso con evidenza che ricorrevano le condizioni per la sua
assoluzione. Deduce altresì gli stessi vizi in ordine al diniego delle
attenuanti generiche ed alla entità della pena applicata, ritenuta
eccessiva.
Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per assoluto difetto di specificità. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi
della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della
decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui
proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza del fatto,
della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza
di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo
o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato
contestato.
Le ulteriori censure sono inammissibili, in quanto con esse si
sottopone a censura in modo generico un profilo attinente al
trattamento sanzionatorio, per il quale il provvedimento impugnato si
è attenuto al tenore dell’accordo intervenuto tra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data n-11-13.

FATTO E DIRITTO

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