Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20557 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20557 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fleres Vincenzo, n. Messina 25.6.1960
avverso la sentenza n. 29850/17 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Penale del 18/05/2017
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.
proc. pen. avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione Penale di questa
Corte di Cassazione ne ha dichiarato inammissibile, con l’eccezione della condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, il ricorso
proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria emessa nei
suoi confronti e di altri il 16/07/2015;
che il ricorrente deduce che la Corte di Cassazione ha dato per impugnabile già
in fase di appello una statuizione in tema di applicazione dell’istituto della desistenza volontaria di cui all’art. 56, comma 3 cod. pen. per contro intervenuta
Data Udienza: 09/04/2018
si.
solo nella sentenza emessa a conclusione nel giudizio di secondo grado;
che in particolare con la proposizione dell’appello era stata chiesta l’assoluzione nel merito dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 cod. pen., la cui prescrizione
non era ancora maturata né all’atto della pronuncia di primo grado né all’atto del
deposito del gravame mentre la deduzione dell’errore di diritto era stata dedotta
solo col ricorso per cassazione in quanto volta, previa applicazione per l’appunto
dell’istituto della desistenza volontaria, a far dichiarare la sopravvenuta prescri-
che il ricorso è manifestamente infondato, non ravvisandosi alcun errore di
fatto o percettivo nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato la mancata deduzione della specifica violazione di legge nell’atto
di appello ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
che a nulla rilevano, infatti, le ragioni dell’intempestiva deduzione poiché la regola, dettata per esigenze di funzionalità complessiva del sistema (Sez. 2, sent.
n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504), opera su di un piano in primo
luogo formale, talché se non vi è accenno alcuno nell’atto di appello al vizio di
legge dedotto che risultava all’epoca astrattamente proponibile, lo stesso risulta
precluso in sede di legittimità, mentre nel caso di specie l’intempestiva deduzione risulta all’evidenza collegata ad una precisa strategia processuale modellatasi in funzione del mancato accoglimento della richiesta principale di assoluzione
nel merito dal reato contestato;
che l’impugnazione proposta risulta, pertanto, inammissibile, dovendo il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 0 04/2018
zione del reato;