Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20556 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20556 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Catena Dionigi, n. Aversa (Ce) 6.8.1989
avverso la sentenza n. 49186/17 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Penale del 06/10/2017
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.
proc. pen. avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione Penale di questa
Data Udienza: 09/04/2018
Corte di Cassazione ne ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Napoli emessa nei suoi confronti il 27/04/2016;
che con l’impugnazione deduce che la sentenza impugnata è fondata su di una
‘fuorviata rappresentazione percettiva’ quanto all’asserita validità della documentazione assicurativa riguardante il contestato reato di cui all’art. 485 cod. proc.
pen. (capo D dell’imputazione), atteso che le risultanze probatorie direttamente
rilevabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione dimostrano la natura per
che si verte in un caso casi di manifesta insussistenza delle condizioni per
attivare il rimedio dell’impugnazione straordinaria di cui all’art. 625-bis cod.
proc. pen., riservato dalla legge a far emergere errori materiali o di fatto nei
provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione e non certo al fine di consentire revisioni nel merito dei provvedimenti medesimi, nella specie mediante
deduzione di un preteso vizio misto, valutativo e di diritto, avente ad oggetto
parte delle condotte in addebito;
che l’impugnazione proposta risulta, pertanto, inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di
una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 0$J04/2018
contro contraffatta di tale documentazione;