Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20556 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20556 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto d
GRAMELLINI Gian Marco, nato il 17/11/1974
avverso la sentenza n.2037/15 del 08/04/2015, della Corte di Appello di
Bologna.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2016

a

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.2037/15 del 08/04/2015, la Corte di Appello di
Bologna confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Modena emessa, a
seguito di giudizio abbreviato, in data 12/11/2012, con la quale Gramellini Gian
Marco era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed C 1.800,00 di
ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza (sospensione condizionale

2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione
Gramellini Gian Marco, a mezzo del difensore fiduciario, lamentando (in sintesi
giusta il disposto di cui all’art.173 disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge in relazione agli artt.157-161- 171 c.p.p. posto
che, la Corte di appello di Bologna, nel processo di secondo grado, ha notificato
all’imputato, solo presso il di lui difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8 bis,
c.p.p., sia il decreto di citazione per la pubblica udienza dell’08/05/2015, sia
l’estratto contumaciale della conseguente sentenza (prescritta dalla vecchia
normativa sulla contumacia, da applicare nel caso di specie, sulla base della
relativa disciplina transitoria). L’imputato, viceversa, già a partire dall’inizio del
procedimento penale, aveva regolarmente provveduto ad “eleggere il domicilio”
per le notificazioni, come risulta da tutti gli atti processuali, presso la di lui
residenza anagrafica, sita a Cervia (RA) invia Beneficio II Tronco n. 7/D.
II)

violazione di legge in relazione agli artt.186 del Codice della

Strada, in relazione all’art. 379, comma 6, del relativo regolamento di attuazione
posto che nel fascicolo processuale, non è dato rinvenire il provvedimento di
omologazione dell’apparecchio denominato “etilometro”, utilizzato nel caso di
specie, prescritto dall’art. 379 comma 6 del regolamento di attuazione del nuovo
Codice della Strada.
III)

violazione di legge in relazione alla mancata applicazione

dell’art.131-bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso.

4. Il motivo sub I) è assorbente.

2

della pena; sospensione patente per mesi 7).

4.1.

L’omesso tentativo di notifica presso il domicilio eletto o

dichiarato dall’imputato, prima di quella al difensore, sovverte le modalità di
esecuzione della notifica imposte dall’art. 161 c.p.p., comma 4, che giustificano
la ricezione dell’atto in surroga da parte del difensore solo in caso di preventivo
accertamento dell’impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio eletto
o quello dichiarato dell’imputato. Tanto inficia radicalmente la notifica del decreto
di citazione ex art. 601 c.p.p., dando corpo ad una ipotesi di nullità assoluta ai
sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. C, non sanabile ai sensi del successivo art. 179,

ma di vera e propria omessa citazione dell’imputato giacché l’assoluta estraneità
dell’incombente al paradigma normativo previsto dall’art. 161 c.p.p. finisce per
incidere radicalmente sulle possibilità di effettiva conoscenza dell’atto in capo
all’imputato, concretando per l’effetto la violazione del contraddittorio lamentata
dalla difesa con la doglianza prospettata in ricorso comunque non suscettibile di
sanatoria (Sez. Un., n. 19602 del 27/03/2008; sez. 6, n. 26498 del
20/05/2014).

5. Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata va annullata con
trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli
atti alla Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.

Così deciso il 08/03/2016

comma 1. Non si verte, infatti, in ipotesi di mera invalidità inficiante la notifica

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