Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20555 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20555 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 09/04/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINNITI SALVATORE nato il 13/06/1961 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa di Salvatore Minniti ha proposto ricorso straordinario ai sensi
dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte Suprema
di Cassazione, sopra indicata, che ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto in
riferimento alla pronuncia della Corte d’appello di Reggio Calabria del
24/06/2015, che lo aveva condannato per il delitto di tentata estorsione,
aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Si segnala intervenuto un errore percettivo da parte della Corte di
legittimità, con riferimento all’individuazione di una causa di nullità del
procedimento, per mancata verifica del difetto di capacità del giudice, ai sensi
dell’art. 33 cod. proc. pen.

2. Il mezzo azionato è proposto al di fuori dai casi consentiti.

t

Deve invero ricordarsi che l’art. 625-bis cod. proc. pen. consente
l’impugnazione della sentenza di legittimità al condannato, per rilevare errori di
fatto, che hanno condizionato in termini a lui sfavorevoli la decisione.
Nella specie la relativa eccezione di nullità è stata esposta nel ricorso
originario, e respinta sulla base della genericità delle allegazioni in quanto la
situazione di fatto indicata -constatata presenza del giudice sostituito nel
medesimo ufficio, ma destinato ad altre funzioni- non è stata ritenuta da sola
sufficiente a connotare di illegittimità il provvedimento tabellare che ne aveva

dall’esame della disposizione tabellare non si rileva alcuna delle illegittimità
suscettibili di fondare l’eccezione di nullità.
Alla luce di tale analisi risulta evidente che nell’odierno ricorso non viene
denunciato alcun errore di fatto -posto che il fondamento della doglianza è
relativo alla ritenuta illegittimità dell’impossibilità di accesso della difesa al
provvedimento del Presidente del Tribunale che ha disposto la sostituzionecensura che, a tutto concedere, riguarda il merito della decisione, e non segnala
alcun errore materiale o percettivo riconducibile a quelli suscettibili di giustificare
il mezzo azionato.

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 4.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.

Il Consigliere estensore
Anna Petruzzellis

Il Presi ente (
Giacomo Paoloni

frÉ

disposto la sostituzione. Si rileva inoltre, nella sentenza censurata, che

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