Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20554 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20554 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Tralicci Gina, n. Roma 21.6.1959
avverso l’ordinanza n. 613/17 della Corte d’Appello di Roma del 08/11/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

rilevato

che Gina Tralicci ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con
cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di
ricusazione da lei proposta nei confronti dei componenti del Collegio del Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione che hanno emesso l’ordinanza del
31/05/2016 a seguito di richiesta di confisca proposta nei suoi confronti dalla
locale Procura della Repubblica;
I

Data Udienza: 09/04/2018


che il ricorso, presentato il 11/12/2017, è stato sottoscritto personalmente
dalla dichiarante;

che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
stabilendo che l’atto di ricorso, oltre che le memorie e i motivi nuovi, devono
essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale

che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi
proposti successivamente all’entrata in vigore della novella, con l’eccezione del
ricorso di cui all’art. 45, comma 1 cod. proc. pen. (rimessione) atteso che nello
ambito di detto procedimento la Corte di Cassazione esercita una specifica funzione attribuitale dalla legge e non quale giudice dell’impugnazione nell’ambito
dell’ordinario sindacato di legittimità;

che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi
dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 099SO4/2018

Il consigliere e te ore
Orlai

i Io

Il Pre ‘dente
Giacorrì Paogni

della Corte di Cassazione;

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