Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20553 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20553 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRANDI SAVIO nato il 14/12/1969 a BRINDISI

avverso la sentenza del 15/11/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa di Savio Brandi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata
in epigrafe, pronunciata a seguito dell’accordo tra le parti ex art. 444 cod. proc.
pen., per effetto del quale è stata applicata la pena con riferimento alle
imputazioni di cui all’art. 385 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta violazione di legge e vizio di motivazione,
quanto alla mancata valutazione dell’applicabilità di formule di proscioglimento,
alla qualificazione del fatto ed alla determinazione della pena di cui si assume
possibile un contenimento.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero la pronuncia impugnata è intervenuta in epoca successiva all’entrata
in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.,
introdotta dalla I. 23/06/2017 n. 103, che limita l’impugnabilità delle sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto alla misura della pena,
alla sua illegalità, circostanza che non costituisce oggetto di contestazione nel

Data Udienza: 09/04/2018

presente atto di impugnazione, laddove il rilievo inerente alla qualificazione
giuridica del fatto, astrattamente idoneo a sostenere l’impugnazione anche in
forza della nuova disposizione, risulta meramente formale, poiché non suffragato
da elementi di sostegno della tesi esposta.
La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. b) cod. proc. pen. consente di procedere senza formalità, ai sensi
dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla novella sopra

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità, e della funzione evidentemente strumentale dell’impugnazione
proposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.
Il Consigliere estensore
na Petruzzellis

Il Presidente
Giacom PaolcSni

/Mi

richiamata.

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