Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20552 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20552 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto d
FALZONE Simone, nato il 29/10/1986
avverso la sentenza n.588/14 RG App. del 20/02/2014, della Corte di Appello di
L’Aquila.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n.588/14 RG App. del 20/02/2014, la Corte di
Appello di L’Aquila, visto l’art.591 c.p.p., dichiarava l’inammissibilità dell’appello
proposto da Falzone Simone contro la sentenza del Tribunale di Chieti, sez. dist.
di Ortona, del 26/09/2013, disponendo l’esecuzione del provvedimento
impugnato e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese.

Simone, in proprio e con l’assistenza del difensore fiduciario, lamentando
violazione di legge in relazione all’art.157 c.p.p. posto che, come emergerebbe
dagli atti processuali, il Falzone Simone, nell’ambito del procedimento penale
incardinato al n. 2794/11 RGNR della Procura della Repubblica di Chieti, nella
sua veste di imputato ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 161 c.p.p.,
aveva espressamente eletto il proprio domicilio in Manoppello (PE) Via Olmo n.
6, mentre, dichiarata la contumacia dell’imputato, il Tribunale di Chieti
erroneamente notificava l’estratto contumaciale della sentenza resa nei confronti
di Falzone Simone, la n. 326/13, presso lo studio del suo difensore di fiducia ed
in luogo della sua doverosa notifica all’imputato contumace presso il luogo di
domicilio da lui eletto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Va premesso che dagli atti emerge che la notifica dell’estratto
contumaciale è stata tentata, senza successo, presso il domicilio dichiarato. Di
qui la correttezza della notifica successivamente avvenuta presso lo studio del
difensore fiduciario del ricorrente.
4.1. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al

2

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Falzone

pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Così deciso il 08/03/2016

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle

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