Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20551 del 16/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20551 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Elia Maria, n. a Cernobbio il 30/08/1961;

avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 06/05/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente ai benefici di legge;

RITENUTO IN FATTO

1.Elia Maria ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Como di
condanna alla pena di euro 800 di ammenda per i reati di cui agli artt. 727,
comma 2, c.p. e 659 c.p. in relazione alla detenzione di un cane e di un coniglio
in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e in

Data Udienza: 16/04/2015

relazione al disturbo alle occupazioni e al riposo dei soggetti occupanti le altre
unità abitative del palazzo provocato dall’incontrollato abbaiare del cane stesso.

2. Con un unico motivo lamenta la assenza di motivazione in ordine alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della
pena benché richiesti. Deduce che il giudice, alla luce della situazione di disagio

generiche tuttavia, allo stesso tempo, del tutto immotivatamente non
concedendo, nonostante la richiesta espressa sul punto, i doppi benefici di legge.

3. In data 15/09/2014 l’atto di appello è stato trasmesso a questa Corte attesa
l’inappellabilità della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va preliminarmente rilevato che l’appello deve essere convertito in ricorso per
cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza
impugnata; occorre infatti al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni
unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, Rv. hanno
sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento
giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve
limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell’art. 568 c.p.p.,
comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché
l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice
competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed
insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di
qualificazione è la esistenza giuridica di un atto – cioè di una manifestazione di
volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto
giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validità; ciò che conta è
inoltre la volontà oggettiva dell’impugnante – quella cioè di sottoporre a
sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo
all’errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o
anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello
prescritto.

2

personale dell’imputato, ha ritenuto di potere concedere le circostanze attenuanti

5. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Nonostante, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, in sede di conclusioni
la difesa avesse richiesto i doppi benefici di legge, il Tribunale non li ha
riconosciuti senza esporre in alcun modo le ragioni a supporto di tale decisione
come invece sarebbe stato necessario (cfr., arg. a contrario, Sez. 1, n. 8560/15
del 18/11/2014, Merenda, Rv. 262553; Sez. 6, n. 4374/09 del 28/10/2008,

Ne consegue l’annullamento della sentenza su tale aspetto con rinvio al Tribunale
di Como.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Como limitatamente alla
applicabilità dei benefici di legge.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Co

estensore

Il Presidente

Maugliani, Rv. 242785).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA