Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20550 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20550 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TELESE GIUSEPPE nato il 20/08/1983 a NAPOLI

avverso la sentenza del 26/10/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa di Giuseppe Telese ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe, pronunciata a seguito dell’accordo tra le parti ex art. 444
cod. proc. pen., per effetto del quale è stata applicata la pena con riferimento
all’imputazione di cui all’art. 385 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione, in generale e con
riferimento alla mancata applicazione di formule di proscioglimento in fatto, oltre
che violazione di legge processuale, non meglio definita.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero la pronuncia impugnata è intervenuta in epoca successiva all’entrata
in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.,
introdotta dalla I. 23/06/2017 n. 103, che limita l’impugnabilità delle sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti, agli ambiti ivi specificamente

Data Udienza: 09/04/2018

indicati, tra i quali non rientrano i motivi proposti, peraltro nella specie del tutto
genericamente.
La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., consente di procedere senza formalità, ai sensi
dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla novella sopra
richiamata.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità, e della funzione evidentemente strumentale dell’impugnazione
proposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore del
Così deciso il 09/04/2018.

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del

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