Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2055 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2055 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ASTONE DAVID N. IL 17/09/1981
avverso la sentenza n. 5459/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Astone David ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari,
e lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in
riferimento alla affermazione della colpevolezza, al trattamento
all’art.385/4 cp.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile per la non
riconducibilità della prima e seconda censura al catalogo dei casi di
ricorso,
stabiliti dall’art.606/1 cp.
fondata,
come appare,
su
argomenti in fatto e congettuuli, preclusi in questa sede e per la
TUV1,5L
manifesta infondatezza della
censura, che pone in discussione
il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
formatasi sul punto, a mente della quale l’attenuante de qua è
applicabile all’imputato nelle sole ipotesi – che qui non ricorrono in cui questi, prima della condanna si adoperi efficacemente e
spontaneamente, costituendosi in carcere o comunque tenendo una
condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad una Autorità che
abbia l’obbligo di tradurvelo, per eliminare le conseguenze negative
del reato (Cass.Sez.VI 18/2/04-28/4/04 n.19645 CED 228137).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.
Q
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma 29/11/2012
Il onsigliere -st.
Il
ente
1 5 6EN 2013
sanzionatorio e alla mancata applicazione dell’attenuante di cui