Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2055 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2055 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO FILIPPO N. IL 17/07/1953
avverso la sentenza n. 1950/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

Fatto e Diritto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità nonché in ordine alla
dichiarazione di delinquente abituale.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità
operazioni attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, che
sono rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito e che sono state nella specie espletate
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, che soli avrebbero potuto, alla stregua dei
principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), dare
legittimo ingresso al ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cpp.
Anche il secondo ordine di censure è inammissibile per genericità, atteso che le doglianze sono
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle ragioni di diritto
e di fatto per le quali non si sarebbe dovuto dar luogo alla dichiarazione di abitualità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 21-11-13.

R.G. n.15652-13

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