Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20547 del 26/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20547 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ~nei confronti di:

4eceed

SALERNO ANTONIO N. IL 18/03/1974

avverso la sentenza n. 407/2013 GIUDICE DI PACE di TARANTO del 03/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2016 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. UGO BELLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO
che ha concluso per e ‘ckult,to.e-e-a-~1 ,0
LA- Iri‘O 0/CejleLl
iAA

1/ ah_

Udit i difensor Avv.;

Tr-U-M

Data Udienza: 26/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza In data 17.10.2014 il Giudice di pace di Taranto
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Salerno Antonio per il reato
di lesioni colpose ai danni di Aprile Luigi, Fuggiano Rosa e della minore
Aprile Ivana in conseguenza di un sinistro stradale, essendovi dubbio sulla

particolare il giudice riconduceva le ragioni della decisione alla circostanza
che la persona offesa, reiteratamente citata a comparire con l’espresso
avvertimento che l’assenza ingiustificata sarebbe stata interpretata quale
tacita rimessione della querela, aveva omesso di presentarsi alla udienza.

2. Avverso la suddetta pronuncia insorgeva la procura Generale presso
la Corte di Appello di Lecce evidenziando come ragioni di ordine sistematico,
nonché la espressa previsione di legge in ipotesi in cui l’effetto estintivo
seguiva a specifici comportamenti delle parti dinanzi al Giudice di Pace, oltre
alla interpretazione offerta alla questione dalle S.U. della Cassazione,
escludevano di ritenere che l’inerzia della persona offesa, vuoi pure a fronte
di avvertimenti del giudice che tale inerzia sarebbe stata considerata quale
manifestazione di una volontà recessiva della querela presentata, potesse
essere interpretata in tal senso, laddove la volontà di remissione, sia pure
con comportamenti impliciti, doveva comunque promanare dalla parte
interessata e non già manifestarsi con un silenzio rispetto ad una intimazione
proveniente dall’autorità giudiziaria. Chiedeva pertanto disporsi
l’annullamento della gravata sentenza con rinvio al giudice competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni
indicate dall’ufficio della Procura in sede di ricorso, atteso che a prescindere
dalle conseguenze previste dal legislatore all’inerzia delle parti in specifiche e
tassative previsioni della disciplina relativa al processo dinanzi al giudice di
pace (art. 21, 28 e 30 D. Lgs. 274/2000), l’inerzia tenuta dalla persona
offesa a seguito dell’avvertimento che la mancata comparizione del
querelante sarebbe stata interpretata quale tacita remissione della querela,
di per sé non può ritenersi incompatibile con la volontà di persistere nella

causa di estinzione del reato in ragione di rimessione di querela. In

s■

stessa, sì da integrare la rimessione tacita ai sensi dell’art.152 secondo
comma c.p.p., trattandosi invero di mera reazione negativa al contenuto di
un precetto in nessun modo riconducibile al soggetto dal quale si vuole
ricondurre il comportamento extraprocessuale, ponendosi peraltro il dubbio
sul fatto che la mancata comparizione alla udienza indicata dal giudice da
parte della persona offesa querelante possa qualificarsi quale
comportamento extra processuale, piuttosto che processuale, atteso che

processuale possa avvenire in maniera tacita, ovvero con il compimento di
fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela (Sez.U,
30.10.2008 n.46088; sez.II, 29.10.2009 n.44709; sez.VI, 25.2.2010
n.11142); né una tale interpretazione si pone in contrasto con il principio
costituzionale e comunitario che impone la ragionevole durata del processo
atteso che lo stesso non può tradursi nella richiesta alle parti
dell’assolvimento di particolari obblighi o oneri processuali che non siano
ancorati a specifiche disposizioni di legge (sez.IV, 28.3.2013 n.19187),
dovendosi invece trattare di condotte assolutamente incompatibili con la
volontà di persistere nell’istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma
nella mancata comparizione in udienza della persona (come in ipotesi di
negoziazione di un assegno trasmesso a titolo risarcitorio seguito dalla
mancata comparizione in udienza sez.IV, 12.12.2013 n. 4059).
2. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Taranto per la celebrazione del
giudizio
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Taranto per
l’ulteriore corso.
Così deciso il 26.2.2016

l’art.152 II comma c.p.p. prevede che soltanto la remissione extra

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA