Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20547 del 09/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 20547 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

1) Cianciaruso Antonio Angelo, n. Longobucco (Cs) 1 .11.1952
2)

Gangemi Domenico, n. Reggio Calabria 30.1.1946

Data Udienza: 09/04/2018

avverso la sentenza n. 29850/17 della Corte di Cass zione, Seconda Sezione
Penale del 18/05/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere O. Villoni

rilevato

che i ricorrenti hanno proposto disgiuntamente ricorso straordinario ai sensi

GI

.

dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione
Penale di questa Corte di Cassazione ne ha dichiarato inammissibili i ricorsi
proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria emessa nei
loro confronti il 16/07/2015;

che il ricorrente Cianciaruso deduce che, essendo stata prospettata l’avvenuta
pronuncia in data 17/06/2016 di sentenza della Prima Sezione della Corte di
Cassazione di annullamento senza rinvio nel procedimento a carico di Nesci

associazione mafiosa sulla base dello stesso materiale probatorio (costituito da
intercettazioni di comunicazioni) delibato dalla Corte territoriale nel giudizio a
proprio carico, la Seconda Sezione Penale avrebbe dovuto a sua volta annullare
la decisione di merito e rinviare gli atti alla Corte territoriale al fine di riservare a
quest’ultima una valutazione sull’eventuale incompatibilità tra giudicati;

che il ricorrente Gangemi deduce a sua volta che l’ingiusto esito in sede di legittimità è stato certamente dovuto ad un errore nella valutazione degli argomenti difensivi emersi nei precedenti gradi del giudizio, riprodotti analiticamente
nell’atto di impugnazione;

che per entrambi i ricorsi si verte in casi di manifesta insussistenza delle condizioni per attivare il rimedio dell’impugnazione straordinaria di cui all’art. 625-bis
cod. proc. pen., riservato dalla legge a far emergere errori materiali o di fatto nei
provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione e non certo, come nella
specie, al fine di consentire revisioni nel merito dei provvedimenti medesimi
(Gangemi) o addirittura per prevenire l’insorgenza di potenziali contrasti di giudicato (Cianciaruso), in funzione oltre tutto d’indebita anticipazione della procedura di cui all’art. 630 cod. proc. pen.;

che le impugnazioni proposte risultano, pertanto, inammissibili, dovendo i ricorrenti essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa
equo determinare nella misura di C 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

2

Bruno ed altri, all’esito del giudizio di merito ritenuti responsabili del delitto di

processuali e ciascuno della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 09/04/2018

Ori

Il Presi ente
Giacom aoldni

Il consiglierest sore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA