Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20547 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20547 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) Cianciaruso Antonio Angelo, n. Longobucco (Cs) 1 .11.1952
2)
Gangemi Domenico, n. Reggio Calabria 30.1.1946
Data Udienza: 09/04/2018
avverso la sentenza n. 29850/17 della Corte di Cass zione, Seconda Sezione
Penale del 18/05/2017
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere O. Villoni
rilevato
che i ricorrenti hanno proposto disgiuntamente ricorso straordinario ai sensi
GI
.
dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione
Penale di questa Corte di Cassazione ne ha dichiarato inammissibili i ricorsi
proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria emessa nei
loro confronti il 16/07/2015;
che il ricorrente Cianciaruso deduce che, essendo stata prospettata l’avvenuta
pronuncia in data 17/06/2016 di sentenza della Prima Sezione della Corte di
Cassazione di annullamento senza rinvio nel procedimento a carico di Nesci
associazione mafiosa sulla base dello stesso materiale probatorio (costituito da
intercettazioni di comunicazioni) delibato dalla Corte territoriale nel giudizio a
proprio carico, la Seconda Sezione Penale avrebbe dovuto a sua volta annullare
la decisione di merito e rinviare gli atti alla Corte territoriale al fine di riservare a
quest’ultima una valutazione sull’eventuale incompatibilità tra giudicati;
che il ricorrente Gangemi deduce a sua volta che l’ingiusto esito in sede di legittimità è stato certamente dovuto ad un errore nella valutazione degli argomenti difensivi emersi nei precedenti gradi del giudizio, riprodotti analiticamente
nell’atto di impugnazione;
che per entrambi i ricorsi si verte in casi di manifesta insussistenza delle condizioni per attivare il rimedio dell’impugnazione straordinaria di cui all’art. 625-bis
cod. proc. pen., riservato dalla legge a far emergere errori materiali o di fatto nei
provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione e non certo, come nella
specie, al fine di consentire revisioni nel merito dei provvedimenti medesimi
(Gangemi) o addirittura per prevenire l’insorgenza di potenziali contrasti di giudicato (Cianciaruso), in funzione oltre tutto d’indebita anticipazione della procedura di cui all’art. 630 cod. proc. pen.;
che le impugnazioni proposte risultano, pertanto, inammissibili, dovendo i ricorrenti essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa
equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
2
Bruno ed altri, all’esito del giudizio di merito ritenuti responsabili del delitto di
processuali e ciascuno della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018
Ori
Il Presi ente
Giacom aoldni
Il consiglierest sore