Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20546 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20546 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMMARATA DIEGO nato il 27/03/1951 a PALERMO

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Diego Cammarata ha proposto personalmente ricorso straordinario ai
sensi dell’art. 625—bis cod. proc. pen. con atto depositato il 07/12/2017 avverso
la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, indicata in epigrafe.
Nell’impugnazione si contesta, attraverso l’enucleazione di diciotto motivi
di ricorso, la presenza di errori di fatto che hanno determinato la decisione
impugnata, di cui si chiede la revoca.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso è stato proposto in epoca
successiva all’entrata in vigore della I. 23/06/2017 n. 103 che ha modificato con
l’art. 1 comma 63, l’art. 613 cod. proc. pen. nel senso di escludere la
legittimazione dell’interessato personalmente a proporre ricorso in Cassazione,
novella di cui è stata chiarita l’applicabilità anche al mezzo straordinario di
impugnazione azionato nella specie (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017,
dep.23/02/2018 Imp. Aiello Rv. 272011).

Data Udienza: 09/04/2018

La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., consente di procedere senza formalità, ai
sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla novella
sopra richiamata.

3. Per completezza si rileva che il ricorso risulta proposto per motivi non
consentiti, tanto da risultare inammissibile anche nel merito. È appena il caso di
ricordare che “L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto

percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione
sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato
dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una
decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte
sez. 3, Sentenza n. 47316 del 01/06/2017, imp. Vinci, Rv. 271145). Nella
specie il ricorso sottopone a critica in questa sede tutto il percorso valutativo
seguito dalla Corte di legittimità, ivi compresa l’analisi in diritto sulla
verificazione di una modifica dell’accusa, eccezione già proposta in sede di
ricorso ordinario.
Quanto agli ulteriori profili, nel ricorso si richiamano prove a sostegno
della propria alternativa valutazione dei fatti, incidente sull’accertamento del
dolo del reato, senza in alcun modo individuare gli specifici mezzi di prova la cui
valorizzazione sia stata oggetto di una erronea percezione del loro contenuto,
condizione astrattamente suscettibile di legittimare il ricorso al mezzo azionato,
ove tale difetto di percezione abbia effetto scardinante dell’analisi complessiva.
Bisogna rilevare che con l’impugnazione ordinaria formulata nei confronti
della sentenza d’appello, l’interessato non risulta aver proposto eccezioni in
tema di travisamento della prova, tanto che nella sentenza della quale si
sollecita la revoca si specifica che vennero richieste con il ricorso nuove
valutazioni delle prove; ne consegue che, ad esempio, la valorizzazione in
questa sede della risultanza inerente all’assenza dal lavoro del coimputato per
soli dodici giorni, coincidenti con il periodo feriale, già evidenziata nel ricorso
originario, non è idonea a minare la coerenza del complessivo quadro valutativo
del giudizio, nel corso del quale sono state a tal fine analizzate risultanze più
ampie, di cui si è dato analiticamente conto a fg 18 della sentenza della Corte di
legittimità, le cui risultanze sono chiarite a fg 12, nel capo della sentenza
inerente alla trattazione della posizione del coimputato Alioto. Rispetto a tali
emergenze non è stato neppure prospettato che le conclusioni raggiunte in

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del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore

quella sede siano state superate solo in forza dell’erronea percezione della
circostanza di fatto.
Ed è bene ricordare che, come già chiarito da precedenti sul punto della
Corte di legittimità, “In tema di impugnazioni, il vizio di travisamento della
prova della sentenza di appello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità,
non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto,
ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di
Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti” (sul punto Sez.

Analogamente con completezza nella pronuncia oggetto di impugnazione
si è analizzata la decisione assolutoria che ha raggiunto Palazzolo, coimputato
nel medesimo reato, giudicato separatamente, decisione rispetto alla quale, in
linea teorica, può ipotizzarsi, al più, un errore valutativo, in quanto tale non
suscettibile di emenda con il mezzo azionato.
Appare quindi evidente che tutte le censure formulate dal punto 11 in poi
nel mezzo straordinario sono del tutto estranee al giudizio instaurato, come è
reso palese dalla circostanza che non si chiede esclusivamente la revoca del
giudicato e la nuova analisi dell’originario ricorso con giudizio rescissorio, ma
l’annullamento dell’intero procedimento con trasmissione atti al P.m., istanza
che non aveva fatto parte delle richieste dell’originario ricorso.
Le circostanze esposte impongono di provvedere, ai sensi dell’art. 625-

bis comma 4 cod. proc. pen. senza formalità, al pari di quanto può avvenire
anche per il richiamato difetto di legittimazione.
4. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.
Il Consigliere estensore
nna Pe
zzellis

Il Presi’ ente
Giaconn

aRloni

3, Ordinanza n. 14509 del 31/01/2017, imp. Romeo, Rv. 270394).

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