Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20544 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20544 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUNORO MARIUS GEORGE nato il 30/06/1980

avverso la sentenza del 14/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PAVIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa di Maruis George Bunoro ha proposto ricorso avverso la
sentenza indicata in epigrafe, pronunciata a seguito dell’accordo tra le parti ex
art. 444 cod. proc. pen., per effetto del quale è stata applicata la pena con
riferimento alle imputazioni di cui agli artt. 337, 341-bis, e 368, 582,-585, cod.
pen., unificati ex art. 81 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta violazione di legge e vizio di motivazione,
quanto alla mancata applicazione della riduzione per le attenuanti generiche
nella massima estensione ed alla determinazione della pena, in relazione agli
aumenti per i reati satellite.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero la pronuncia impugnata è intervenuta in epoca successiva
all’entrata in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 448 comma 2-bis cod.

Data Udienza: 09/04/2018

proc. pen., introdotta dalla I. 23/06/2017 n. 103, che limita l’impugnabilità delle
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto alla misura
della pena, alla sua illegalità, circostanza che non costituisce oggetto di
contestazione nel presente atto di impugnazione.
La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. b) cod. proc. Pen., consente di procedere senza formalità, ai
sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla novella

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità, e della funzione evidentemente strumentale dell’impugnazione
proposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.

sopra richiamata.

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