Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20543 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20543 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Eterni Arsim, n. Palatica (Macedonia) 3.9.1979
avverso la sentenza n. 7946/17 della Corte d’Appello di Roma del 23/10/2017
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui
la Corte d’Appello di Roma ne ha ribadito la condanna in ordine al reato di cui
all’art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di
otto mesi di reclusione;
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Data Udienza: 09/04/2018
che il ricorso, presentato il 30/11/2017, è stato sottoscritto personalmente
dall’imputato;
che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
stabilendo che l’atto di ricorso, oltre che le memorie e i motivi nuovi, devono
essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di Cassazione;
affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi
proposti successivamente all’entrata in vigore della novella;
che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi
dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il O 0 /2018
Il Presidente
Giacom
Paokni
che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato