Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20542 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20542 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 09/04/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YOUSSEF NASR YOUSSEF ABOU SHOHBA NASR nato il 04/11/1991

avverso la sentenza del 08/09/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa di Youssef Nasr Youssef Abou Shohba Nasr ha proposto ricorso
avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata a seguito dell’accordo tra le
parti ex art. 444 cod. proc. pen., per effetto del quale è stata applicata la pena
con riferimento alle imputazioni di cui all’art. 385 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione, quanto alla possibilità di
applicare formule di proscioglimento in fatto, oltre che le attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero la pronuncia impugnata è intervenuta in epoca successiva all’entrata
in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.,
introdotta dalla I. 23/06/2017 n. 103, che esclude la possibilità di impugnazione
delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al
mancato accertamento di cause che escludono la responsabilità, e limita

,1-

l’impugnabilità, quanto alla misura della pena, alla sua illegalità, circostanza che
non costituisce oggetto di contestazione nel presente atto di impugnazione.
La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. b) cod. proc. pen. consente di procedere senza formalità, ai sensi
dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla novella sopra
richiamata.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità, e della funzione evidentemente strumentale dell’impugnazione
proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del

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