Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20541 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 20541 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SELLAOUI MOUSTAFA nato il 17/03/1984

avverso la sentenza del 06/10/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa di Sellaoui Moustafa ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe, pronunciata a seguito dell’accordo tra le parti ex art. 444
cod. proc. pen., per effetto del quale è stata applicata la pena con riferimento
alle imputazioni di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen., unificati ex art. 81 cod.
pen.
Nell’impugnazione si contesta violazione di legge e vizio di motivazione,
quanto alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle
attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero la pronuncia impugnata è intervenuta in epoca successiva all’entrata
in vigore della nuova disposizione di cui all’art. 4484- comma 2-bis cod. proc. C
pen., introdotta dalla I.

23/06/2017 n. 103, che limita l’impugnabilità delle

Data Udienza: 09/04/2018

sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto alla misura
della pena, alla sua illegalità, circostanza che non costituisce oggetto di
contestazione nel presente atto di impugnazione.
La causa di inammissibilità, riconducibile a quanto previsto dall’art. 591
comma 1 lett. b) cod. proc. pen. consente di procedere senza formalità, ai sensi
dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla novella sopra

3. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in ragione dell’evidenza della causa di non
impugnabilità, e della funzione evidentemente strumentale dell’impugnazione
proposta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 4.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 09/04/2018.

Il Componente estensore
nna Petruzzellis

Il Presidente
Giacom Paoloni

richiamata.

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