Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20540 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20540 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PRINCIOTTA VINCENZO nato il 08/10/1983 a SANT’AGATA DI MILITELLO

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA di MESSINA.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che chiede il rigetto del
ricorso.

Udito il difensore avvocato FAVAZZO ANTONINO del foro di MESSINA che insiste
nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Princiotta Vincenzo ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso l’ordinanza in
epigrafe, con la quale il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame proposta
nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Patti in data
24/11/2017 che gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato
di associazione a delinquere a lui contestato al capo B dell’imputazione provvisoria.

2.1. Violazione di legge penale con riferimento all’art. 416 cod. pen. e motivazione mancante
e/o illogica in punto di ritenuta gravità indiziaria per il contestato reato associativo, posto che il
Tribunale ha ignorato gli argomenti difensivi enunciati con la richiesta di riesame e nella
discussione orale, anche mediante deposito di documentazione, in particolare per quanto attiene
l’incontro tra il ricorrente e tale Natoli Rosario, del quale quest’ultimo, sentito ex art. 391 bis
cod. proc. pen., ha spiegato le ragioni e i contenuti, riconducibili all’attività professionale del
Princiotta e quindi perfettamente leciti. Nell’ordinanza impugnata farebbe altresì difetto ogni
descrizione del ruolo apicale svolto dal ricorrente nel sodalizio in questione.

2.2. Motivazione apparente e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di un
rischio attuale e concreto di recidiva specifica, desunto in modo congetturale dall’asserito
consapevole apporto assicurato ad un sodalizio dedito a plurime attività criminose, e della
conseguente necessità di limitare la libertà di circolazione del ricorrente, allo scopo precipuo di
consentire un controllo costante in funzione deterrente. In vero, la reiterazione di condotte
analoghe a quelle per le quali si procede è ipotesi di impossibile realizzazione, posto che il
Princiotta ha definitivamente cessato l’attività di patronato nel cui ambito sarebbero maturate le
condotte criminose e il presunto sodalizio è stato smantellato per effetto delle misure cautelari
imposte al ricorrente e ai suoi coindagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, nei limiti e termini di seguito illustrati.

3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria del reato associativo
contestato al ricorrente al capo B dell’imputazione provvisoria, è infondato.
Esso si sostanzia infatti nella mera sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi
di fatto acquisiti al procedimento che, contrariamente agli assunti del ricorrente, sono stati
adeguatamente apprezzati ai fini cautelari nell’ordinanza impugnata. Il provvedimento sorregge
in vero il giudizio di gravità indiziaria con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici,
1

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.

là dove (si vedano in particolare pp. 6-11, mentre il ruolo di promotore contestato al ricorrente
appare sufficientemente delineato e giustificato a fini cautelar’ a p. 12) sono analizzate le
condotte associative poste in essere dal Princiotta con particolare riferimento alla sua
partecipazione, quale responsabile di patronato, all’attività di procacciamento e di
predisposizione dei ricorsi previdenziali mediante modalità illecite, a lui note, con il sistematico
e consapevole utilizzo di false certificazioni mediche e di visite specialistiche presso professionisti
compiacenti. Attività ulteriormente estesa dal Princiotta attraverso la collaborazione di Calarese
Daniela e Di Giorno Francesco da lui instaurata all’interno dell’articolazione locale del patronato

3.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, poiché la motivazione del provvedimento
impugnato in punto di ritenuta sussistenza di un rischio di recidiva specifica si riferisce a
parametri individuati in modo del tutto generico e stereotipato con riferimento alla trascorsa
attività del sodalizio in esame, mentre in tema di misure cautelar’ personali il pericolo di
reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo
concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa
formularsi una prognosi in ordine alla continuità del perículum libertatis nella sua dimensione
temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto
per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni

di

vita

(Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216), sicché sia compiutamente dimostrata
la sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al
tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare

(Sez. 3, n. 12477 de/ 18/12/2015, Mondello, Rv. 266485).

3.3. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Messina perché, in coerente
applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo
esame in punto di sussistenza di esigenze cautelari, colmando – nella piena autonomia dei
relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Messina, Sezione del riesame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 29 marzo 2018.

di cui egli era responsabile.

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