Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20540 del 26/03/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20540 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRESCIOLI GABRIELE N. IL 25/08/1946
avverso la sentenza n. 6463/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
04/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .,e<
che,ha copcluso per Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 26/03/2015 38058/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 aprile 2012 il Tribunale di Firenze ha condannato Crescioli Gabriele alla
pena di € 600 di ammenda per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 727, commi 1 e 2, c.p., per
avere detenuto animali in condizioni incompatibili con la natura.
2. Ha presentato appello, convertito in ricorso, il difensore, sulla base di due motivi: il primo emersa dal dibattimento; il secondo lamenta ancora il mancato accertamento della incapacità
suddetta. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
I due motivi, entrambi relativi alla questione della imputabilità del Cresciolí, possono essere
accorpati nel vaglio e lamentano, a ben guardare, un vizio motivazionale in relazione appunto
alla imputabilità.
In effetti, detta questione non è stata illustrata dal giudice di merito con adeguata
motivazione, la quale, al contrario, patisce al riguardo una manifesta illogicità.
Premesso che il fatto addebitato all'imputato consiste nella detenzione di molti animali di
vario genere (dai gatti ai ratti di fogna) all'interno del proprio appartamento, al buio, in spazi
angusti e aria malsana, tra rifiuti ed escrementi, il Tribunale ha ben descritto come l'imputato,
che "era una persona nota ai servizi sociali e conosciuta in giro per la propria disponibilità ad
ospitare piccoli animali abbandonati" (così è stato desunto dalla testimonianza della guardia
zoofila Porzio Simone), a seguito di un controllo eseguito dalle guardie zoofile e dai vigili del
fuoco "che riuscivano a vincere l'opposizione del Crescioli ad aprire loro la porta facendogli
credere che vi era il sospetto di una fuga di gas" - e dall'appartamento l'imputato usciva
"agitandosi e manifestando la propria preoccupazione per la sorte dei propri animali" - , veniva
trovato come unico abitante di un appartamento nel quale si constatava immediatamente una
"gravissima situazione di degrado igienico-sanitario": il pavimento "era ricoperto di rifiuti al
punto che si rendeva assai difficoltoso persino entrarvi" - rifiuti maleodoranti ed escrementi,
ma anche numerose carcasse di animali morti -, "l'impianto elettrico era andato a fuoco",
"mancava l'acqua potabile", "il water era stato divelto". L'imputato era condotto "presso una
struttura protetta" e "le operazioni di bonifica e pulizia dell'appartamento si protrassero per
circa una settimana". Dato atto che, effettivamente, in tale appartamento vi erano numerosi
animali di vario genere, di cui molti in gabbia, il Tribunale ha rilevato poi che dalla denuncia la mancata considerazione della assenza di capacità di intendere e volere, pur documentazione agli atti emergeva che l'imputato pativa "disturbi psichici" così da rendere
necessaria la nomina di un amministratore di sostegno. A questo punto, allora, il Tribunale
deduce che all'imputato, per "le condizioni in cui è stato ritrovato" e "la reazione di
preoccupazione manifestata di fronte agli operanti per la sorte degli animali", si deve applicare
l'articolo 89 c.p., ovvero riconoscergli un vizio parziale di mente. Ma per quanto in precedenza
esposto, ciò comporta una manifesta illogicità, non essendo coerente un quadro come quello
tratteggiato con analisi e attenzione dal Tribunale con una persistenza residua di imputabilità: quale viveva tra le maleodoranti immondizie, senza acqua potabile, senza bagno, senza
energia elettrica, ed evidentemente teneva con sé animali di ogni specie (perfino i ratti di
fogna) per lenire la propria patologica solitudine, animali cui manifestava infatti affezione e non
negligenza e trascuratezza né tanto meno l'intento di maltrattarli (si ricordi che quando ha
fatto accedere agli operanti l'imputato era agitato per il destino degli animali); e infatti,
quando gli operanti hanno avuto accesso nell'appartamento, l'imputato è stato subito condotto
"presso una struttura protetta". In un siffatto contesto, la motivazione sulla sussistenza,
appunto, di un vizio di mente soltanto parziale e non totale avrebbe dovuto essere assai più
specifica e approfondita, mentre il Tribunale si limita a dare atto della presenza di disturbi
psichici ("tanto da determinare la necessità della nomina di un amministratore di sostegno",
tra l'altro) ma si attesta sulla parzialità del vizio sostanzialmente perché "dalla documentazione
non emerge di quale malattia sia affetto l'imputato". La gravità della situazione dell'imputato
come riscontrata dagli operanti risulta, dalla stessa motivazione del Tribunale, a tal punto
elevata che il rapido passo motivazionale che il Tribunale pone a supporto dell'applicazione
dell'articolo 89 c.p. rimane affetto da una intrinseca contraddittorietà con quanto poco prima
illustrato nella stessa motivazione, e altresì prossimo, in ultima analisi, per la sua superficialità
all'apparenza motivazionale.
In conclusione, risultando pertanto fondato il ricorso, la sentenza deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma il 26 marzo 2015 Il Consigliere Esten Il Presidente quello che il Tribunale ha descritto è una situazione di grave disagio psichico di una persona, la