Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20540 del 26/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20540 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRESCIOLI GABRIELE N. IL 25/08/1946
avverso la sentenza n. 6463/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
04/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .,e< che,ha copcluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 26/03/2015 38058/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 aprile 2012 il Tribunale di Firenze ha condannato Crescioli Gabriele alla pena di € 600 di ammenda per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 727, commi 1 e 2, c.p., per avere detenuto animali in condizioni incompatibili con la natura. 2. Ha presentato appello, convertito in ricorso, il difensore, sulla base di due motivi: il primo emersa dal dibattimento; il secondo lamenta ancora il mancato accertamento della incapacità suddetta. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. I due motivi, entrambi relativi alla questione della imputabilità del Cresciolí, possono essere accorpati nel vaglio e lamentano, a ben guardare, un vizio motivazionale in relazione appunto alla imputabilità. In effetti, detta questione non è stata illustrata dal giudice di merito con adeguata motivazione, la quale, al contrario, patisce al riguardo una manifesta illogicità. Premesso che il fatto addebitato all'imputato consiste nella detenzione di molti animali di vario genere (dai gatti ai ratti di fogna) all'interno del proprio appartamento, al buio, in spazi angusti e aria malsana, tra rifiuti ed escrementi, il Tribunale ha ben descritto come l'imputato, che "era una persona nota ai servizi sociali e conosciuta in giro per la propria disponibilità ad ospitare piccoli animali abbandonati" (così è stato desunto dalla testimonianza della guardia zoofila Porzio Simone), a seguito di un controllo eseguito dalle guardie zoofile e dai vigili del fuoco "che riuscivano a vincere l'opposizione del Crescioli ad aprire loro la porta facendogli credere che vi era il sospetto di una fuga di gas" - e dall'appartamento l'imputato usciva "agitandosi e manifestando la propria preoccupazione per la sorte dei propri animali" - , veniva trovato come unico abitante di un appartamento nel quale si constatava immediatamente una "gravissima situazione di degrado igienico-sanitario": il pavimento "era ricoperto di rifiuti al punto che si rendeva assai difficoltoso persino entrarvi" - rifiuti maleodoranti ed escrementi, ma anche numerose carcasse di animali morti -, "l'impianto elettrico era andato a fuoco", "mancava l'acqua potabile", "il water era stato divelto". L'imputato era condotto "presso una struttura protetta" e "le operazioni di bonifica e pulizia dell'appartamento si protrassero per circa una settimana". Dato atto che, effettivamente, in tale appartamento vi erano numerosi animali di vario genere, di cui molti in gabbia, il Tribunale ha rilevato poi che dalla denuncia la mancata considerazione della assenza di capacità di intendere e volere, pur documentazione agli atti emergeva che l'imputato pativa "disturbi psichici" così da rendere necessaria la nomina di un amministratore di sostegno. A questo punto, allora, il Tribunale deduce che all'imputato, per "le condizioni in cui è stato ritrovato" e "la reazione di preoccupazione manifestata di fronte agli operanti per la sorte degli animali", si deve applicare l'articolo 89 c.p., ovvero riconoscergli un vizio parziale di mente. Ma per quanto in precedenza esposto, ciò comporta una manifesta illogicità, non essendo coerente un quadro come quello tratteggiato con analisi e attenzione dal Tribunale con una persistenza residua di imputabilità: quale viveva tra le maleodoranti immondizie, senza acqua potabile, senza bagno, senza energia elettrica, ed evidentemente teneva con sé animali di ogni specie (perfino i ratti di fogna) per lenire la propria patologica solitudine, animali cui manifestava infatti affezione e non negligenza e trascuratezza né tanto meno l'intento di maltrattarli (si ricordi che quando ha fatto accedere agli operanti l'imputato era agitato per il destino degli animali); e infatti, quando gli operanti hanno avuto accesso nell'appartamento, l'imputato è stato subito condotto "presso una struttura protetta". In un siffatto contesto, la motivazione sulla sussistenza, appunto, di un vizio di mente soltanto parziale e non totale avrebbe dovuto essere assai più specifica e approfondita, mentre il Tribunale si limita a dare atto della presenza di disturbi psichici ("tanto da determinare la necessità della nomina di un amministratore di sostegno", tra l'altro) ma si attesta sulla parzialità del vizio sostanzialmente perché "dalla documentazione non emerge di quale malattia sia affetto l'imputato". La gravità della situazione dell'imputato come riscontrata dagli operanti risulta, dalla stessa motivazione del Tribunale, a tal punto elevata che il rapido passo motivazionale che il Tribunale pone a supporto dell'applicazione dell'articolo 89 c.p. rimane affetto da una intrinseca contraddittorietà con quanto poco prima illustrato nella stessa motivazione, e altresì prossimo, in ultima analisi, per la sua superficialità all'apparenza motivazionale. In conclusione, risultando pertanto fondato il ricorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma il 26 marzo 2015 Il Consigliere Esten Il Presidente quello che il Tribunale ha descritto è una situazione di grave disagio psichico di una persona, la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA