Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20540 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20540 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mortalla Kane, nato in Senegal il 2/3/1991

avverso la sentenza del 13/3/2015 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Marziali, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/3/2015, la Corte di appello di Ancona confermava la
pronuncia emessa il 22/2/2010 dal Tribunale di Ascoli Piceno con la quale Kane
Mortalla era stato giudicato colpevole del delitto cui all’art.

171-ter, I. 22 aprile

1941, n. 633 e condannato alla pena di due mesi, venti giorni di reclusione e
1.200 euro di multa; allo stesso era contestato di aver detenuto per la vendita
95 cd musicali e 65 dvd abusivamente riprodotti.

Data Udienza: 19/04/2016

2. Propone ricorso per cassazione il Mortalla, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 171-ter, comma 1, lett. c) in
esame; vizio motivazionale. La sentenza avrebbe confermato la condanna pur
difettando qualsivoglia prova in ordine all’effettiva contraffazione dei prodotti in
sequestro; al riguardo, si farebbe riferimento ad un’unica prova testimoniale, nel
corso della quale, però, non sarebbe stato fatto alcun accenno alla duplicazione.
Inoltre, nessuno dei supporti in esame sarebbe stato visionato od ascoltato, così

ordine alla quale, infatti, non si potrebbe aver riguardo alla sola mancanza del
contrassegno SIAE, attesa l’epoca di contestazione (novembre 2008) e gli effetti
della nota sentenza Scwibbert della Corte di giustizia della Comunità europea;
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62, n. 4 cod. pen.; vizio
motivazionale. La sentenza avrebbe immotivatamente negato la circostanza
attenuante in esame pur ricorrendone i presupposti, specie alla luce della
particolare modestia del fatto ascritto;

inosservanza o erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen.; vizio

motivazionale. La Corte di merito, ancora, avrebbe negato il beneficio della
sospensione condizionale della pena in ragione delle condizioni personali del
ricorrente (soggetto senza fissa dimora, clandestino); quel che però non
risulterebbe sufficiente, come da diffusa giurisprudenza di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.
Con riguardo al primo motivo, osserva la Corte che la motivazione stesa dal
Collegio di merito non risulta adeguata e sufficientemente logica, anche se letta
in uno con la pronuncia di primo grado, alla quale si lega in un continuum
argomentativo, attesa la cd. doppia conforme. Ed invero, il Collegio di merito rispondendo alla doglianza in punto di responsabilità, sostenuta sull’asserita
mancanza di prova in ordine all’effettiva contraffazione dei supporti – si è
limitata ad affermare che questa prova, per contro, «è stata acquisita sulla base
della deposizione testimoniale del verbalizzante»; in tal modo, quindi, la
sentenza non ha offerto alcun argomento alla tesi difensiva in ragione della
quale, per contro, tale prova sarebbe stata del tutto assente, non potendo esser
tratta né dal verbale di sequestro, che nulla affermerebbe al riguardo, né, per
l’appunto, dalle parole del militare escusso, che sul merito si sarebbe limitato a
riportarsi a detto verbale.

risultando del tutto assente la prova della condotta prodromica al reato; in

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, in punto di
responsabilità.
5. Del tutto illogica, ancora, risulta la motivazione in esame con riguardo
alla sospensione condizionale della pena, esclusa dalla Corte di merito in forza
delle condizioni personali del ricorrente («Il fatto che lo stesso sia senza fissa
dimora, clandestino nel territorio dello Stato e viva di espedienti, come dimostra
la presente vicenda, non consente di formulare una prognosi favorevole
nell’ottica dei benefici di legge»); orbene, in tal modo la sentenza ha operato un

pericolosità sociale, prescindendo da ogni altro elemento concreto di segno
contrario, anzi omettendo ogni considerazione sul suo stato di incensuratezza (in
tal senso, Sez. 6, n. 15228 del 25/1/2010, Jiovani, non massimata; in termini,
Sez. 4, n. 22045 del 10/5/2012, Ciobanu, Rv. 252972).
La sentenza, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame sui punti
indicati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016

nsigliere estensore

collegamento del tutto arbitrario tra la condizione personale del soggetto e la

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